Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31869 del 05/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31869 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL OMARI KAMAL N. IL 16/02/1991
avverso l’ordinanza n. 1986/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 05/02/2014
OSSERVA
1. L’imputato EL OMARI Kamal ricorre per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe
che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna di
primo grado, per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (acc. in San Giuliano
Milanese il 9\8\2011).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consi iere est nsore
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p., in quanto
l’imputato ha rinunciato all’impugnazione con missiva del 3\2\2014.