Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31607 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31607 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO GIANLUCA N. IL 01/10/1969
PANDOLFI LUIGI N. IL 14/07/1981
avverso la sentenza n. 535/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 34065/2013
Considerato che:
Amato Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 15/4/2013 che,
in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19/6/2012, ritenuto quanto al reato di cui
al capo b) l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, rideterminava la pena in anni tre mesi dieci di reclusione ed €
1, lett. b); deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. Con atto depositato in cancelleria il
14/4/2014 presentava motivi nuovi, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di
motivazione in relazione alla contestata recidiva.
Pandolfi Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 15/4/2013 che, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19/6/2012, ritenuto quanto al reato di cui al
capo b) l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen., rideterminava la pena in anni quattro mesi
dieci e giorni venti di reclusione ed € 1700,00 di multa per i reati ascritti chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e).
Entrambi i ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). L’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche, ai sensi dell’art. 585
cod. proc. Pen., ai motivi nuovi non collegati alle doglianze presentate con il ricorso principale.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità delle impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 aprile 2014
1000,00 di multa per i reati ascritti chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma