Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30198 del 30/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30198 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALA STEFANO N. IL 28/09/1972
avverso la sentenza n. 2318/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 30/04/2014
1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il dì 11
giugno 2012 con la quale è stato condannato alla pena di euro
100,00 di ammenda, perché giudicato colpevole del reato di cui
all’art. 4 co. 2, L. 110/1975, per aver portato fuori dalla propria
abitazione un coltello con lama di cm. cinque senza giustificato
motivo, in Brembate il 14.10.2008, propone ricorso in appello,
qualificato per cassazione, Sala Stefano, assistito dal difensore di
fiducia, il quale nel suo interesse deduce che il coltellino, per la sua
modesta dimensione, non può rientrare nello schema
contravvenzionale contestato e che comunque l’imputato ha agito in
buona fede ed in assenza di dolo o colpa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ricorrente articola doglianze di merito improponibili per
cassazione, tali dovendosi ritenere sia le considerazioni sulla natura
del coltello sequestrato, sia quelle, peraltro assai generiche,
sull’elemento psicologico del reato, nella fattispecie, come è noto,
tipizzato dall’ordinamento come reato punito a titolo di colpa.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
La Corte osserva in fatto ed in diritto: