Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1924 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1924 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO PINTO GABRIELE N. IL 15/10/1983
avverso la sentenza n. 1543/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 29/11/2012
cc: 29-11-12
FATTO E DIRITTO
I .-. Lo Pinto Gabriele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione della attenuante di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p. nella sua
massima estensione ed alla congruità della pena inflitta.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure sono formulate in modo
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i
punti oggetto di doglianza.
A parte il fatto che con il ricorso in esame, in definitiva, si censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata.
3
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.
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R.G. n. 25653-12