Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 111 del 30/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 111 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE REGGIO CALABRIA – CONFLITTO N. IL
1) GIP TRIB.PALM1 N. IL
avverso il provvedimento n. 321/2012 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 23/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. A – “ciAm.u-4TR
Udit i d nsor Avv.;
twa-ex.,
Data Udienza: 30/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell’11.5.2012 il Gip del Tribunale di Palmi dichiarava
la propria incompetenza quale giudice dell’esecuzione – con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria ritenuto competente – in
ordine all’incidente di esecuzione con il quale Giovanni Olivieri chiedeva, ai sensi
dell’art. 676 cod. proc. pen., la restituzione della somma di danaro di euro
del procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del
Gip del Tribunale di Palmi. A ragione rilevava che il Tribunale di Reggio Calabria
aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, dato atto che effettivamente la sentenza
emessa nei confronti dell’Olivieri divenuta irrevocabile per ultima era stata
emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato quella del
Tribunale della stessa sede, riteneva, tuttavia, che la competenza nella specie
fosse del Gip del Tribunale di Palmi. Ad avviso del tribunale, infatti, l’art. 665
cod. proc. pen, deve essere interpretato nel senso che se il provvedimento
esecutivo è destinato da incidere esclusivamente sull’unico provvedimento da
eseguire, in forza del disposto del comma 1 della citata disposizione è
competente il giudice che lo ha emanato, mentre se lo stesso è idoneo ad
incidere su più provvedimenti tutti ugualmente esecutivi va applicata la
disposizione di cui al comma 4 della stessa norma, ossia va ritenuta la
competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per
ultimo.
Quindi, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art.
28 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente
ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a
quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui
risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Esso va risolto dichiarando la competenza del Gip del Tribunale di Palmi che
ha emesso la sentenza di non luogo a procedere con la quale si è concluso il
procedimento nel quale era stato disposto il sequestro della somma oggetto
dell’istanza di restituzione.
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415,00 della quale, in data 5.10.2005, era stato disposto il sequestro nell’ambito
Invero, nella specie, non si procede ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
trattandosi di sentenza di non luogo a procedere che per sua natura, pur
acquisendo forza esecutiva ai sensi dell’art. 650 comma 2 cod. proc. pen., non
diviene irrevocabile (artt. 434 e ss. cod. proc. pen.).
Conseguentemente – ferma la interpretazione consolidata dell’art. 665
comma 4 cod. proc. pen. indicata dal Gip del Tribunale di Palmi – nella specie
detta disposizione non può essere applicata.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Palmi cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 30 novembre 2012.
P.Q.M.