Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26590 del 17/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26590 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza del 17/05/2013 della Corte d’Appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
nell’interesse del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Venezia;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva dichiarato inammissibile, per
carenza di interesse, l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza
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Data Udienza: 17/04/2014
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del Tribunale di Padova dell’01/06/2012, con la quale il A.A. era assolto per
non costituire il fatto reato dall’imputazione dei reati di cui agli artt. 479 cod.
pen. e 234 cod. pen. mil . pace; reati contestati come commessi dal 03/05/2005
presentando l’imputato, Maresciallo capo della Guardia di Finanza di Padova, una
domanda di partecipazione al concorso di avanzamento al grado di maresciallo
aiutante nella quale attestava falsamente di non aver riportato condanne penali
per delitti non colposi nell’ultimo biennio, e conseguendo la promozione al grado
superiore ed i relativi emolumenti.
la memoria successivamente depositata, violazione di legge nell’esclusione
dell’interesse ad impugnare rispetto ad un atto di appello proposto avverso una
sentenza motivata sull’insussistenza dell’elemento psicologico dei reati;
osservando come la pronuncia appellata, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Corte territoriale,,possa avere effetti pregiudizievoli per l’imputato, ai sensi
degli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., sia in sede disciplinare che nel giudizio per
danno erariale pendente dinanzi alla Procura regionale presso la Corte dei Conti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l’imputato, in linea generale, ha interesse ad
impugnare una sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato,
al fine di ottenere una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, tenuto
conto della diversità degli effetti derivanti dalle due formule in altri giudizi in
sede civile, amministrativa o disciplinare (Sez. 4, n. 45976 del 05/11/2002
(28/11/2003), Fasanella, Rv. 226719; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006
(06/02/2007), Bartalini, Rv. 235655).
Ciò posto, la Corte territoriale si limitava, nella sentenza impugnata, ad una
generica e meramente assertiva affermazione sull’assenza di possibili di effetti
giuridici negativi per l’imputato in conseguenza dell’adozione della formula
assolutoria del non costituire il fatto reato, per insussistenza dell’elemento
psicologico dello stesso, piuttosto che di quella dell’insussistenza del fatto; e ciò
a fronte di un fatto contestato che, nei termini di cui all’imputazione, evidenzia di
per sé quanto meno i profili di incidenza disciplinare e contabile posti in rilievo
del ricorrente.
Tali carenze motivazionali impongono l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Venezia per nuovo esame.
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L’imputato ricorre sulla declaratoria di inammissibilità e deduce, anche con
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 17/04/2014
Il Consigliere estensore