Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1884 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1884 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MORELLI RAFFAELE N. IL 02/01/1982
avverso la sentenza n. 457/2011 TRIBUNALE di MELFI, del
27/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
Morelli Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex ari 444 cpp,
dal Tribunale di Melfi in data 27-7-11 , per il reato di cui all’art 385 cp , commesso
in Melfi il 25-7-11.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 444 ss cpp , in relazione alla condanna al
pagamento delle spese sostenute dallo Stato per la sofferta custodia cautelare , mentre
l’art 445 cpp è chiaro nell’escludere la legittimità di tale statuizione . E comunque,
nel caso in disamina, lo Stato non ha sostenuto alcuna spesa , poiché , per il reato di
evasione non vi è stata alcuna custodia cautelare e l’imputato era stato arrestato e
condotto direttamente di fronte al giudice per la convalida e il contestuale giudizio
direttissimo.
La censura è ,in parte , manifestamente infondata e, in parte, non deducibile nel
giudizio di cassazione. Le spese di custodia cautelare, come correttamente affermato
dal giudice a quo , non sono ricomprese nella nozione di “spese del procedimento” di
cui all’art 445 cpp e dunque legittimamente ne è stata disposta la condanna al
pagamento. L’individuazione e la quantificazione di tali spese costituisce questione
di merito, non deducibile in sede di legittimità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.
OSSERVA