Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18912 del 10/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18912 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
FORNITO ALFIO nato il 09/02/1986, avverso l’ordinanza del 02/08/2012
del Tribunale di Torino;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 02/08/2012, il tribunale di Torino confermava
l’ordinanza con la quale, in data 06/06/2012, la Corte di Appello di
Torino, aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare in
carcere con altra meno afflittiva presentata da FORNITO Alfio imputato
dei reati di cui agli artt. 628/2 e 582-585 cod. pen.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DELL’ART. 89 DPR
309/1990 per avere il tribunale disatteso arbitrariamente il suddetto
disposto
normativo
in
quanto
esso
ricorrente,
essendo
tossicodipendente, aveva diritto agli arresti domiciliari sussistendo tutti i
presupposti previsti dalla legge.
3. il ricorso è manifestamente infondato.
Data Udienza: 10/04/2013
Il tribunale ha respinto l’appello proposto dell’imputato – già
condannato in primo grado alla pena di anni tre e gg 15 di reclusione rilevando che: a) pur essendo stato il ricorrente inserito più volte in
Comunità, ne era uscito prematuramente commettendo reati; b) il
«persona socialmente
pericolosa»; c) gli arresti domiciliari sia pure presso la stessa Comunità
dalla quale l’imputato era già prematuramente uscito, erano quindi
Inadeguati «in mancanza di un diretto coinvolgimento del Servizio
Dipendenze e del Dipartimento di Salute Mentale» a far fronte alle
esigenze cautelari tuttora sussistenti.
A fronte di tale motivata ordinanza con la quale il tribunale, ha
ampiamente illustrato, alla stregua dell’art. 89 dpr 309/1990, le ragioni
per le quali non riteneva di concedere gli arresti domiciliari, il ricorrente
si è limitato ad una generica doglianza rivendicando il suo diritto ad
ottenere la più blanda misura cautelare.
Ma, il ricorso, proprio perché generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dal tribunale, deve ritenersi inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 10/04/2013
perito aveva accertato che il ricorrente era