Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18875 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18875 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Laudicina Pietro, nato a Marsala il 30.5.1957;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, sezione 2^ penale, in
data 8.5.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
Data Udienza: 16/04/2013
ritenuto in fatto
Con sentenza del 9.7.2010, il Tribunale di Marsala, fra l’altro, dichiarò
Laudicina Pietro responsabile dei reati di ricettazione e falso, unificati sotto il
vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 2 mesi 6 di
reclusione ed E 2.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello
di Palermo, con sentenza in data 8.5.2012, in parziale riforma della decisione
di primo grado, dichiarò non doversi procedere in ordine al delitto di falso per
prescrizione e rideterminò la pena per il delitto di ricettazione in anni 2 di
reclusione ed €2.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1 violazione dell’art. 648 cod. pen. in quanto mancherebbe la prova di
un delitto presupposto di cui la carta d’identità dovrebbe essere
compendio;
2. vizio di motivazione in relazione all’omesso esame delle doglianze
relative alla mancanza di prova dell’esistenza di un reato presupposto.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla sentenza impugnata si evince che la carta d’identità trovata in
possesso dell’imputato era intestata ad Aguanno Pietro, che l’aveva smarrita
nel 2002.
Come ha già rilevato la Corte territoriale, l’impossessamento di un
documento d’identità smarrito integra il delitto di furto (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2382 del 29/10/1984 dep. 12/03/1985 Rv. 168271).
Pertanto correttamente la carta d’identità è stata ritenuta compendio del
delitto di furto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
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inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deliberato in data 16.4.2013.
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.