Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1872 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1872 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TEGLAS ANTON TIBERIU N. IL 30/11/1991
avverso la sentenza n. 1094/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Teglas Anton ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Genova in data 13-3-12, per i reati di cui agli artt 337 e 582-585 cp
commessi in Genova il 24 -2-2012.

presupposti dagli atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
11 ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte

Il ricorrente lamenta l’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

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