Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22799 del 16/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22799 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BOUSSETAOUI AHMED N. IL 04/11/1980
avverso la sentenza n. 5414/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 16/01/2014
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 19.12.2012 la corte d’appello di Milano, in sede
di giudizio di rinvio da cassazione, in riforma della sentenza del ip del Tribunale di
Milano 29.10.2009, assolveva EL BOUSSETAOUI Ahmed dal reato di cui all’art. 74
dpr 309/90,confermando invece le statuizioni per i residui reati sub D,E e G pei
quali determinava la pena in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, per dedurre violazione artt. 132 e 133 cod.pen., nonché
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto alla
determinazione della pena: per giustificare la determinazione della pena su bast,
sensibilmente superiore al minimo, la Corte avrebbe fatto riferimento solo alla
giovane età ed al dato ponderale e non sarebbe stata, data motivazione sulla
misura degli aumenti di pena.
Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. La torte ha
congruamente soppesato la gravità dei fatti (avendo ad oggetto l’importazione ed il
commercio di quantità superiori al chilo di cocaina ad elevato tasso di purezza) ,
cosicchè la valutazione operata in punto trattamento sanzionatorio appare espressa
nei limiti dell’opinabilità di apprezzamento, sottratta a qualsivoglia sindacato in
detta sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso>, consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
multa.
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 16 Gennaio 2014.
DEP Oli I tATA