Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9939 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9939 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunic
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
APR.20.13 … ..
……….
Data pubblicazione: 24/04/2013
Ct. 45328/2010 (Avv. PUCCIARIELLO )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricoi21_10,
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0, 93 551 I0
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
Stato
(C.F.
80224030587
fax:
0696514000,
PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
MACELLERIA DI ORVIETO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 82/03/2010 del 30/6/2010 emessa inter partes
dalla Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA
PREMESSO
Che con nota 2012/42500 la Direzione Provinciale di Terni ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9/10/2012
Pasq
cciariello
PROCURATORIiDEL O ATO
dello