Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12697 del 05/06/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12697 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO
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SENTENZA
sul ricorso 23398-2008 proposto da:
PUGLIESE SALVATORE PGLSVT24B28C725U, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso
lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZONE NICODEMO:
– ricorrente 2014
981
contro
MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 577/2007 del TRIBUNALE DI
CROTONE sezione distaccata di STRONGOLI, depositata il
Data pubblicazione: 05/06/2014
25/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’inammissibilità del ricorso.
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4-10-1998 Salvatore Pugliese proponeva opposizione awerso l’ordinanza
ingiunzione n. 128 del 30-6-1998 notificatagli il 7-9-1998 dal Ministero per le Politiche Agricole —
Ispettorato Centrale Repressione Frodi relativa al pagamento della somma di lire 3.089.410 per
L’opponente deduceva la carenza o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento
opposto, e l’inconsistenza degli addebiti assunti a fondamento dell’ordinanza ingiunzione.;
assumeva di non aver mai avuto comunicazione di alcuna contestazione, ed in particolare del
processo verbale redatto presumibilmente in Cosenza il 17-12-1994; precisava che il controllo sulla
osservanza degli impegni assunti doveva essere finalizzato all’accertamento delle reali condizioni
dei terreni indicati nella domanda, facenti parte di unico fondo della superficie di Ha 11.65.60
destinato a colture varie, mentre gli accertatori si erano limitati ad individuare un tratto di terreno
non avente i requisiti, senza l’ausilio di strumentazione idonea.
Si costituiva in giudizio l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi chiedendo il rigetto
dell’opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale di Crotone sezione distaccata di Strongoli con sentenza del 25-9-2007 ha rigettato
l’opposizione.
Avverso tale sentenza il Pugliese ha proposto un ricorso articolato in tre motivi; il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 26 del D. LGS. 2-2-2006 n. 40, in base
• al quale in tema di sanzioni amministrative la sentenza pronunciata dopo il 2-3-2006 è soggetta ad
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aver percepito indebitamente un aiuto comunitario per il ritiro dei seminativi dalla produzione.
appello, restandone esclusa l’immediata ricorribilità in cassazione; infatti il citato art. 26 ha
abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della L. 24-11-1981 n. 689, e l’art. 27 quinto comma dello
stesso D. LGS. ha previsto l’applicazione di tale disposizione alle sentenze pubblicate a decorrere
dall’entrata in vigore del D. LGS., pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie
2007, nella fattispecie trova applicazione “ratione temporis” la disposizione sopra menzionata, che
esclude la ricorribilità immediata in cassazione di tale sentenza con conseguente inammissibilità
del ricorso.
Non occorre disporre alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio non avendo la parte
intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma 1’11-4-2014
Il Presidente
generale n. 38 del 15-2-2006; pertanto, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25-9-