Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 101 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 101 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LIMA DENIS (GIA’ AVDI) N. IL 03/01/1979
avverso l’ordinanza n. 106/2011 TRIBUNALE di CHIETI, del
11/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 48.519/2011 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

1. — Con ordinanza, deliberata il 11 ottobre 2011 e depositata il
13 ottobre 2011 , il Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di
giudice della esecuzione, ha respinto l’incidente proposto, con
atto recante la data del 14 giugno 2011, depositato il 24 giugno 2011, dal difensore nell’interesse di Likja Denis, condannato giusta sentenza della Corte di appello dell’Aquila, 8 novembre 2006, “per l’annullamento della sentenza e contestuale remissione in termini”.
Il Tribunale ha motivato: nei confronti del latitante Likja,
processato in contumacia, sono state pacificamente eseguite
tutte le ricerche prescritte nel territorio dello Stato ai fini dell’
accertamento della irreperibilità; all’infuori della indicazione
del luogo di nascita (Durazzo), dagli atti,/~ del procedimento “non traspare alcun dato preciso e univoco per collocare
spaziai mente il signor Likja” in Albania; mai, infatti l’instante,
neppure all’atto della espulsione, ebbe a indicare la sua residenza o a eleggere domicilio; pertanto correttamente è stata
dichiarata la irreperibilità e affatto valide sono tutte le notificazioni eseguite col rito degli irreperibili.
2. — Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimo Roberto Chiusolo, mediante atto recante la data del 18 novembre 2011, depositato il
21 novembre 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nella applicazione della legge penale, in relazione “a/ diritto di
difesa dell’imputato, al processo in contumacia, alla nullità della

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Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 27 novembre 2012

sentenza per difetto di notificazione degli atti”,
o manifesta illogicità della motivazione.

nonché mancanza

Il difensore deduce: il ricorrente è stato espulso il 28 giugno
2002, con imbarco coattivo per Durazzo; il procedimento ebbe
inizio alcuni mesi dopo; le ricerche, ai fini della dichiarazione
della irreperibilità, sono state eseguite “in maniera superficiale”; il Pubblico Ministero e il giudice procedente hanno omesso
di disporre le ricerche fuori del territorio dello Stato, nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali, siccome prescritto
dall’articolo 169, comma 4, cod. proc. pen.; presso il “palazzo di
città” di Durazzo ben poteva essere accertata la residenza del
Likja; illegittima è la dichiarazione di contumacia; tutti gli atitA;
processuali e la sentenza di condanna sono nulli per la violazione del diritto di difesa; infatti il processo è stato celebrato,
senza che l’imputato ne fosse “consapevole”; nulla rilevando, in
sensi contrario, la proposizione dell’appello a opera del difensore di ufficio, che nessun contatto poté stabilire col giudicabile
dimorante all’estero; costui aveva il diritto di partecipare al
processo mediante la concessione di un “permesso per motivi di
giustizia”; sono stati violati gli articoli 4 (sic !) e 111 della Costituzione, 11 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 6 del Patto internazionale dei diritti civili e politici;
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 25 maggio 2012, obietta:
premesso che non risulta essere stata richiesta tempestivamente la restituzione nel termine, l’estratto contumaciale è stato
ritualmente notificato al latitante Likja col rito degli irreperibili, nella impossibilità di svolgere ricerche all’estero in carenza
di “dati fattuali concreti relativi alla residenza” albanese dell’ attuale ricorrente.

4. — Il ricorso è inammissibile.

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Ricorso n. 48.519/2011 R.G. *

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 48.519/2011 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Il difensore, invero, ha omesso di impugnare il risolutivo assunto del giudice a quo secondo il quale non risultava in alcun
modo ex actis in quale luogo (fuori del territorio dello Stato) si
trovasse l’odierno ricorrente.
Le mere circostanze, allegate nel ricorso, della nascita a Durazzo o dell’imbarco coattivo verso quel porto (all’atto della espulsione), non autorizzano la conclusione che, alcuni mesi dopo l’allontanamento dell’Italia, Likja risiedesse in Albania;
epperò é destituita di fondamento la censura di inosservanza
dell’articolo 169, comma 4, cod. proc. pen. per la mancata
promozione delle ricerche mediante richiesta di assistenza alle
Autorità albanesi.
Orbene, il difetto di correlazione, concernendo il requisito formale della specificità dei motivi, prescritto dall’articolo 581,
comma 1, lettera c), cod. proc. peri., comporta il rilievo della
concorrente causa di inammissibilità della impugnazione, alla
stregua del principio di diritto, fissato da questa Corte, secondo
il quale “è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a sp ecificit à, che conduce, ex articolo 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso” (Cass., Sez. I, 30 settembre
2004, n. 39.598, Burzotta, massima n. 230.634).

4.2 — Quanto alla richiesta di restituzione nel termine, la inammissibilità della istanza, tardivamente presentata il 24

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4.1 — Quanto all’incidente per la declaratoria di non esecutività
della condanna, le deduzioni e le censure enunciate non presentano, infatti, la necessaria correlazione con la ratio decidendi della ordinanza impugnata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a
fondamento della decisione impugnata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 48.519/2011 R.G. *

Udienza de127 novembre 2012

giugno 2011 (laddove il ricorrente, catturato il 7 febbraio 2011,
aveva avuto notizia della condanna), dispensa da ogni ulteirore
consideraizone.

corso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
curo 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

4.3 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ri-

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