Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19077 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19077 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICARDI ALDO N. IL 23/03/1985
avverso la sentenza n. 5184/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.44 PICARDI Aldo
Motivi della decisione
L’imputato di cui in epigrafe
– giudicato responsabile, con doppia
statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito, del delitto di cui all’art.
589, commi 1°,2° cod. pen. commesso in Sant’Anastasia e Napoli il 9 gennaio
il vizio di violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato,
per maturata prescrizione in epoca anteriore alla pronunzia – in data 13
dicembre 2011 – della sentenza d’appello impugnata.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
Va rilevato che, pur applicandosi al delitto
de quo i previgenti termini di
prescrizione,in ragione del tempus commissi delicti, deve aversi riguardo al
termine massimo di anni quindici ( esattamente pari a quello attualmente in
vigore a seguito della novella di cui alla legge n. 251 del 2005) in difetto della
concessione di attenuanti prevalenti sulla contestata aggravante, a norma degli
artt. 157, comma 10 n. 3 e comma 2°,159, 160, comma 3 0 cod. pen. di guisa
che la prescrizione potrebbe eventualmente maturare il 9 gennaio 2019.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
2004 – ha interposto ricorso per cassazione, per tramite del difensore,eccependo