Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19039 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19039 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIMOU BARBARA N. IL 17/12/1974
avverso l’ordinanza n. 2752/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.93 MIMOU BARBARA
Motivi della decisione
Deve dichiararsi
inammissibile perchè manifestamente infondato e
perchè privo di specificità il ricorso per cassazione proposto dal difensore
Corte d’appello di Milano,dichiarativa dell’inammissibilità, per mancata
specificazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’appello proposto
avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2006 dal Tribunale di Milano, che la
dichiarò colpevole dei delitti di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. ( capo 1) e
di cui agli artt. 110 cod.pen. 12 legge n. 197 del 1991 ( capo 2 )
rispettivamente commessi in Garbagnate ed in Limbiate il 30 dicembre 2003,
condannandola alla pena di giustizia, unificati i delitti sotto il vincolo della
continuazione.
La ricorrente si duole, in termini peraltro generici ed apodittici, di vizi
di
violazione di legge e di difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata
sostenendo di aver dedotto puntuali censure in ordine alla entità della pena
irrogata ed al diniego delle attenuanti generiche, senza articolare specifiche e
puntuali critiche alle statuizioni del provvedimento impugnato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
nell’interesse dell’imputata, avverso l’ordinanza di cui in epigrafe resa dalla