Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9261 del 24/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9261 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma.,7
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
4-+
Data pubblicazione: 24/04/2014
L
,524eate,~
~aLieZ Yr-a
Ct 1658/2009 (avv. Maddalo)
CORTE SUPREMA IM CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 06965140,00, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
SOCIETÀ VIET SPA
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 18/4/2008 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Ancona
PREMESSO
Che con nota n. 52634 del 6.9.2012 la DP di Pesaro e Urbino ha
comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega n. 1 comunicazione di regolarità.
Roma, 28 marzo 2014
nel ricorso n. 10559/2009