Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17583 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17583 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHARAISHVILI NIKA N. IL 24/06/1993
ABZHANDADZE MIKHEIL N. IL 17/01/1993
MODEBADZE NIKA N. IL 20/09/1988
LATSABIDZE OTAR N. IL 17/07/1984
CHERNYSHOV VITALY N. IL 12/01/1968
GOGOLIDZE SHMAGI N. IL 16/11/1986
ABRAMASHVILI ILIA N. IL 30/09/1961
SHOKAL RASHWAN MOHAMED FATY N. IL 09/12/1978
avverso la sentenza n. 5343/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Kharaishvili Nika, Abzhandadze Mikheil,
Modebadze Nika, Latsabidze Otar, Gogolidze Shmagi, Abramashvili Ilia,
Chernyshov Vitaly e Shokal Rashwan Mohamed Fathy, per associazione a
tal natura e per reati di falso, la pena concordata con la Pubblica Accusa in
misura variabile da un anno a tre anni e sei mesi di reclusione e con la multa da
600 a 800 euro;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, a mezzo dell’avv. Giovanni Marchese, denunciando una violazione di
legge in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen. nonché alla confisca della somma di C 26.000
disposta a carico di Shokal Rashwan.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– che, in relazione alla disposta confisca, sono specificamente indicate le
ragioni che hanno portato il giudicante a ritenere si tratti di somma proveniente
da reato;
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione; il che, in linea con il consolidato orientamento di questa
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delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione, nonché per svariati reati fine di
Corte, costituisce appunto causa di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez.
IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
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valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazi
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sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende/
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P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile Kricorsbe condanna cisacun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso 21/2/2014
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