Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7774 del 03/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7774 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO
SENTENZA
sul ricorso 27711-2010 proposto da:
BIAGINI GIOVANNA BGNGNN47B59F032R, SABATELLI GIOVANNI
‘SBTGNN37H24F032S, elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato SALVI FABRIZIO,
CIULLINI FRANCO giusta delega a margine;
•
– ricorrenti –
2014
354
contro
BANCA FIDEURAM SPA 00714540150, appartenente al
GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO, in persona della
Dott.ssa ROBERTA CALABRESE, elettivamente domiciliata
1
Data pubblicazione: 03/04/2014
in
ROMA,
VIA OSLAVIA
6,
presso
lo
studio
dell’avvocato ALESSI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente nonchè contro
– intimato
avverso
–
la sentenza n. 1305/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/06/2009 R.G.N.
967/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha conciso per
l’inammissiilita’ del ricorso e in subordine il
rigetto.
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MUTO CESARE;
R.G.N. 27711/10
Udienza del 11 febbraio 2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2000 i sigg.ri Giovanna Biagini e Giovanni Sabatelli convennero
dinanzi al Tribunale di Grosseto il sig. Cesare Muto e la Banca Fideuram
s.p.a., allegando che il sig. Cesare Muto, promotore finanziario per conto
della Banca Fideuram, si era appropriato indebitamente di circa 80 milioni di
finanziari.
Si costituì la sola Fideuram, chiedendo il rigetto della domanda.
2. Con sentenza n. 21 del 2006 il Tribunale di Grosseto rigettò la domanda
perché non provata.
La statuizione venne confermata dalla Corte d’appello di Firenze, con
sentenza 1°.10.2009 n. 1305.
3. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri Biagini e
Sabatelli, sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la banca Fideuram s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. Il ricorso è manifestamente inammissibile per la totale omissione
dell’esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art.
366, comma 1, n. 3, c.p.c..
2. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso il ricorso;
-) condanna Giovanna Biagini e Giovanni Sabatelli alla rifusione in favore di
Banca Fideuram s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano nella somma di euro 7.000, di cui 200 per spese vive.
lire, che gli attori gli avevano affidato affinché li utilizzasse per investimenti
R.G.N. 27711/10
Udienza del 11 febbraio 2014
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 11 febbraio 2014.