Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13469 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13469 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARELLA MICHELE N. IL 14/07/1978
avverso l’ordinanza n. 1776/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che il GIP del Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 12.3.2013 ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale MAZZARELLA MICHELE
aveva chiesto la modifica della pena determinata nel corso di un precedente procedimento ex
671 c.p.p., applicando la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato sia alla pena base
(alla quale non era stata applicata la suddetta riduzione), sia alla pena per il reato satellite
(alla quale la riduzione in questione era stata applicata);
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza, poiché per costante
pene inflitte nel procedimento o nei procedimenti celebrati con il rito abbreviato;
Considerato che con il ricorso si è riproposta la tesi respinta dal giudice dell’esecuzione e che la
tesi del ricorrente è manifestamente infondata, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha
da tempo superato la tesi sostenuta nella sentenza di questa Corte 20881/2010;
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati, deve essere
dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
giurisprudenza la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. si applica nel reato continuato solo alle