Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6177-2020 proposto da:

I.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1439/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/07/2019 R.G.N. 1133/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/11/2021 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria presentata da I.M., cittadino del Pakistan;

2. dallo storico di lite della sentenza impugnata emerge che l’odierno ricorrente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il timore di ritorsioni da parte dei membri del partito PML, per avere egli collaborato con un Ufficiale militare e fatto propaganda per il partito antagonista PTI;

3. la Corte distrettuale, premessa la non credibilità del racconto del richiedente, ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), ritenuto che nella regione di provenienza del richiedente non vi era una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre a rischio il richiedente in caso di rientro; ha negato la protezione umanitaria per non essere stata allegata alcuna specifica situazione di vulnerabilità e comunque elementi tali da indurre a ritenere in caso di rientro una significativa compromissione dei diritti umani fondamentali;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.M. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. e), con riferimento al rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi politici;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 1, lett. b), assumendo che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello le notizie più aggiornate sul Pakistan rappresentavano la incapacità generalizzata dell’autorità giudiziaria a tutelare il cittadino dalla minaccia di un danno grave proveniente da soggetti dotati di particolare influenza, statuale e non solo; la Corte di appello, aveva esaminato solo le condizioni per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trascurando la verifica dei presupposti per la protezione ai sensi dell’art. 14, lett. b), come pertinente in ragione della motivazione politica alla base dell’allontanamento dal Pakistan;

3. con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e omesso esame di fatto decisivo censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria; in particolare censura come erronea la valutazione della condizione relativa allo stato di salute ed assume la necessità di verifica della esistenza in Pakistan di centri specialistici di cura; deduce inoltre violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e mancata comparazione tra integrazione sociale e condizioni transitorie del Paese di origine; premesso di avere depositato nelle more del giudizio di primo e secondo grado documentazione relativa alla grave patologia epatica dalla quale era affetto, si duole della mancata considerazione di tale situazione nonché dello svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricolo a partire dall’anno 2018;

4. il ricorso è meritevole di accoglimento;

4.1. si premette che la valutazione di credibilità del racconto del richiedente, da condurre nel rispetto dei canoni legalmente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non integra solo un apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito, ma è censurabile in cassazione anche sotto il profilo della violazione di legge (Cass. n. 151/ 2021); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità, oltre a rispondere ai criteri predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa ratio decidendi, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale. Tale valutazione non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione “e’, in generale, attendibile” con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di “globalità”, del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate; nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente; il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni presso gli organi specificamente indicati dalla norma deve essere osservato dal giudice in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (v. tra le altre, Cass. n. 265/2021):

4.2. le richiamate indicazioni non sono state tenute presenti dalla Corte di merito nel ritenere complessivamente non attendibile il narrato; il racconto del richiedente aveva infatti posto il tema politico del rapporto tra due partiti antagonisti in Pakistan e cioè il PML e il PTI; inoltre, secondo quanto riferito in ricorso (v. pagg. 4 e sgg.) in sede amministrativa il richiedente aveva dichiarato che né lui né componenti della sua famiglia avevano mai fatto attività politica e che aveva accettato di fare propaganda per il partito PTI solo in quanto insistentemente richiesto da un Ufficiale militare che conosceva; sempre in sede amministrativa aveva mostrato la cicatrice conseguente al ferimento con frattura occorsogli in occasione dei riferiti scontri con esponenti del partito opposto;

4.3. tanto premesso la valutazione di non credibilità da parte del giudice di appello, affidata alla considerazione che la dichiarazione del richiedente non era specificamente circostanziata, quanto ai luoghi, alle persone, ai tempi e alle dinamiche degli eventi narrati, con la ulteriore precisazione “il richiedente non ha fornito indicazioni precise sulla storia e sulle ideologie dei partiti contrapposti” appare non rispondente ai criteri di legge perché la rilevata genericità della dichiarazione si svolge su elementi sostanzialmente privi di rilievo; essa infatti non tiene conto di quanto riferito dal ricorrente medesimo circa il suo pregresso disinteresse per l’attività politica; l’assunto della mancata collaborazione omette l’elemento rappresentato dalla cicatrice, astrattamente idoneo a fornire riscontro del narrato con riguardo all’episodio dello scontro con gli appartenenti al partito opposto in seguito al quale l’ I. aveva deciso di lasciare il Pakistan; infine è mancato il necessario approfondimento istruttorio, attraverso fonti aggiornate e pertinenti al racconto del richiedente in relazione alla situazione politica del Pakistan ed alla conflittualità tra i partiti richiamati dal richiedente, quale elemento destinato a concorrere alla verifica di generale attendibilità del racconto ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e);

5. in base alle considerazioni che precedono, assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata per un riesame della concreta fattispecie alla luce dei principi richiamati;

6. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA