Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6654 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 01/03/2022), n.6654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13496/2019 proposto da:

I.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tassinari Rosaria, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 21/03/2018, il cittadino (OMISSIS) I.O., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento, notificatogli il 22/02/2018, con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, che egli aveva invocato allegando di aver dovuto lasciare la (OMISSIS) in quanto, essendo leader del partito (OMISSIS), era stato coinvolto l'(OMISSIS) in una rissa violenta con il partito (OMISSIS) il giorno delle elezioni; dopo essere stato picchiato, era svenuto ed era stato portato in ospedale; essendo venuto a sapere che i rivali lo stavano cercando, si era rifugiato per cinque mesi in un piccolo villaggio nella foresta, ma, avendo appreso che “ancora lo stavano cercando”, era andato a Benin City, dove però aveva visto in una stazione “le persone dell'(OMISSIS) che mi stavano cercando”; di qui la decisione di lasciare la (OMISSIS) il 25 gennaio 2016, seguendo un uomo in Libia, dove veniva ristretto in prigione e donde perveniva alfine in Italia il 20/05/2017.

1.1. All’esito dell’audizione personale del ricorrente, il tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo il suo racconto non credibile perché vago, generico, contraddittorio e caratterizzato da “dichiarazioni non coerenti e non plausibili su aspetti di rilievo della vicenda narrata”; ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti di violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), sulla base di C.O.I. qualificate e aggiornate al novembre 2018; ha infine rigettato la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari per l’insussistenza di profili di vulnerabilità.

2. Il ricorrente ha impugnato il predetto decreto con tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3 e per difetto di motivazione”, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il racconto dei fatti reso dal ricorrente sarebbe “lineare e privo di contraddizioni”.

2.2. Il secondo mezzo prospetta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come Elgafaj”, censurando la “scarna motivazione resa”, in quanto “del tutto infondata ed insufficiente” per non aver il tribunale tenuto conto “di quanto osservato nel giudizio di primo grado, ossia che dall’estratto dal sito della Farnesina, (OMISSIS) risulta che la situazione in (OMISSIS) è estremamente pericolosa”, e per aver utilizzato “dati relativi al 2017 e non aggiornati”.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1988, n. 286, art. 5, comma 6 (rectius 1998), per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”; in particolare, il tribunale avrebbe dovuto “verificare se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata accertato dal giudice di primo grado fosse quantomeno idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ad integrare una situazione di vulnerabilità”, tenuto conto che “il ricorrente attraverso il suo lavoro di volontariato e l’impegno nello studio della lingua italiana ha intrapreso un percorso concreto di integrazione nel nostro Paese”; inoltre svolgerebbe attività lavorativa, avrebbe conseguito la certificazione Al nella lingua italiana ed avrebbe frequentato un corso per manutenzione elettrica e meccanica dell’auto, come da documentazione prodotta in allegato al ricorso.

3. Tutti i motivi sono inammissibili.

3.1. Il primo, in particolare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge mira ad una rivisitazione delle valutazioni di merito sulla credibilità del richiedente (cfr. Cass. Sez. U, 34476/2019), a fronte di una puntuale motivazione, a pag. 3, 4 e 5 del decreto impugnato, delle plurime ragioni di incoerenza intrinseca ed estrinseca del narrato, anche alla luce delle specifiche C.O.I. raccolte sulla conflittualità politica in (OMISSIS). Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – se correttamente valutata, come nel caso di specie, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (dai quali il ricorrente non indica nemmeno come il giudice a quo si sarebbe discostato) attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019).

3.2. il secondo è del tutto generico, in quanto sostanzialmente circoscritto alla trasposizione di brani di altre pronunce giurisdizionali e di ulteriori fonti non meglio indicate né datate, apparentemente riferite ad attacchi terroristici di (OMISSIS) nel settembre 2016 in Stati diversi da quello di provenienza del ricorrente, a fronte delle plurime C.O.I. qualificate e aggiornate al novembre 2018 che il tribunale ha puntualmente vagliato a pag. 6 e 7 del decreto.

3.3. Il terzo infine, oltre a fare riferimento a circostanze estranee alla causa (come l’accertamento “del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata” da parte del “giudice di primo grado”) attiene al merito della valutazione comparativa effettuata dal tribunale felsineo a pag. 7 e 8 del decreto, tenendo conto soprattutto dell’assenza di profili di vulnerabilità personale, senza che possa in questa sede accedersi alla valutazione dei documenti prodotti dai quali risulterebbe l’avvenuta integrazione in Italia, eventualmente rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021).

4. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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