Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6762 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.B., nato il (OMISSIS) (Senegal), elettivamente domiciliato in

Avellino, via Malta n. 4, presso l’avv. Giammarino Giuseppe (PEC

(OMISSIS)) che lo rappresenta e difende per procura speciale in

calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege presso Avvocatura dello Stato in Roma, PEC

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 7309/2020 (non indicato nel fascicoletto a

disposizione) del Tribunale di Napoli, depositato in data 28 ottobre

2020, R.G. n. 25525/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Fidanzia Andrea.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il 21 settembre 2018, K.B., nato il (OMISSIS) (Senegal), ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Nel richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, il ricorrente esponeva le seguenti ragioni: di essere di religione cristiana; di etnia pular; di essere nato a Zuguinchor in Casamance e di essersi trasferito dal Senegal in Gambia all’età di 13 anni; di non aver completato le elementari; di essere sposato e di avere una figlia che vive con la madre in Senegal; di essere stato emarginato dalla famiglia in seguito alla sua conversione al cristianesimo; di temere in caso di rientro che la madre possa dare seguito alle minacce di sottoporlo ad un rito malefico o di essere ucciso dallo zio a causa della sua conversione; di aver lasciato il Gambia il 5 luglio 2016; di aver attraversato il Senegal, il Mali, il Niger, di essere giunto in Libia il 30 luglio 2016 e in Italia il 4 febbraio 2017.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile, vago e contraddittorio evidenziando gli elementi contraddittori e poco plausibili della vicenda. Esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore, il Tribunale ha anche escluso i requisiti per la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sulla base delle COI consultate e menzionate. Il Tribunale – a seguito di un giudizio di comparazione ed evidenziando il buon livello di integrazione socio-lavorativa raggiunto dal ricorrente e gli elementi di vulnerabilità soggettivi e oggettivi – ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9.

Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 24 novembre 2020 ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

L’Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta:” nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5 TUIM, comma 6 e con l’art. 19 TUIM, comma 1.1., testo unico immigrazione (tuim); violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n.. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14.

Il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), rilevando che il Tribunale di Napoli non ha svolto alcun accertamento attuale circa la situazione nel Senegal con specifico riferimento alla sua zona di provenienza. Rileva, altresì, che il Tribunale di Napoli ha erroneamente interpretato le dichiarazioni rese in ordine alla sua conversione alla religione cristiana e alla mancanza di tutele e non ha valutato fattori specifici di vulnerabilità e, in particolare, la sua giovane età al momento della fuga dal Gambia, che lo aveva costretto anche a lasciare il lavoro e la Data pubblicazione 01/03/2022 famiglia.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione che soddisfa il requisito del ” minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, ha congruamente indicato le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del racconto del richiedente, valutando le sue dichiarazioni tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con i precisi rilievi del Tribunale di Napoli, limitandosi a dare per presupposta la credibilità del proprio racconto che, invece, il giudice di merito aveva motivatamente escluso.

Inoltre, il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione Data pubblicazione 01/03/2022 istruttoria, non considerando che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta: nel merito: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, – violazione del D.Lgs. n.. 251 del 2007, art. 7 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 – violazione del D.Lgs. n.. 251 del 2007, artt. 2 e 14 – violazione dell’art. 10 Cost. – violazione della direttiva n. 2004/83 – violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83/ce violazione dell’art. 8 della direttiva n. 2001/95/UE – violazione dell’art. 3 CEDU.

Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli “tutto il Senegal è interessato da un conflitto armato e da violenza indiscriminata, come si apprende dai reports del Ministero degli Esteri e di Amnesty International (rapporti Amnesty International Senegal del 2015/2016 e Refworld 2015/2016.)

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza Data pubblicazione 01/03/2022 indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate (rapporto Amnesty International aprile 2020, Dipartimento di Stato amaricano marzo 2019, etc) l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Senegal ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez 1 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito (Cass. 8757/2017).

Peraltro, le fonti citate del ricorrente sono assai più datate (rapporti Amnesty International 2015-2016) di quelle indicate dal Giudice di merito.

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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