Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21682/2020 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Salerno, sez. di Napoli;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 27/09/2018, il cittadino ivoriano S.I., nato ad (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria; il richiedente esponeva di aver lasciato il proprio Paese a seguito di una denuncia per non aver rispettato le norme di sicurezza causando un incendio nei campi dei vicini, e di temere, in caso di rimpatrio, le possibili ritorsioni delle famiglie danneggiate o la condanna per i danni cagionati.

1.1. Il tribunale, con Decreto del 2.7.2020, ha respinto il ricorso, rilevando che il racconto era poco plausibile e generico e che, comunque, in base ad esso non potevano ritenersi sussistenti i presupposti delle tutele invocate.

2. S. ha impugnato il predetto decreto con tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e art. 35-bis, commi 9, 10, 11, per non avere il tribunale disposto il rinnovo dell’audizione personale del ricorrente nonostante la mancanza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa.

2.2. Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine” e per “mancata consultazione di fonti aggiornate”.

2.3. Il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), è così rubricato: “il tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia è quella del paese di provenienza. Omesso esame delle fonti relativamente alla condizione socio economica della Nigeria”.

3. Tutti i motivi presentano profili di inammissibilità o di infondatezza.

4. In particolare, il primo è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di protezione internazionale, in base ai quali: 1) “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019, 2817/2019, 1088/2020); 2) “ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa” (Cass. 25439/2020, in cui è stato rigettato il ricorso dello straniero che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati); 3) “il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura” (Cass. 25312/2020); iv) “il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020; conf. Cass. 26124/2020, 25439/2020, 22049/2020).

4.1. Peraltro, le varie questioni di legittimità costituzionale sollevate nel tempo su plurimi profili procedurali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, sono state già dichiarate tutte manifestamente infondate da questa Corte (Cass. 17717/2018, 27700/2018, 22950/2020), con motivazioni alle quali si rinvia.

4.2. Nel caso di specie, è pacifico che l’udienza sia stata tenuta in data 05/06/2020, sia pure con le modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, lett. h), convertito dalla L. n. 27 del 2020 – cd. udienza a “trattazione scritta” o con “rito non partecipato”, ritenuto pienamente legittimo per le ragioni obbiettive legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto (Cass. 26480/2020; conf. da ultimo Cass. 41787/2021) – senza che ciò abbia limitato il diritto di difesa della parte (invero non contestato) e senza che risultino assolti, da parte di quest’ultima, gli oneri di allegazione sopra indicati avuto riguardo alla asserita richiesta di rinnovo dell’audizione in sede giudiziale; per altro verso, il tribunale ha espressamente dato atto che il ricorso non conteneva alcuna specifica replica alle ragioni esplicitate nel provvedimento di diniego della Commissione territoriale e che le domande sono state rigettate per la loro manifesta infondatezza “allo stato degli atti” (cfr. Corte giust. 26 luglio 107, Moussa Sacko), a prescindere dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese (ed anzi “sebbene non vi siano sufficienti elementi per ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale”).

5. Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto generico e privo di autosufficienza, tenuto conto altresì che il tribunale ha chiaramente indicato le fonti consultate, le quali risultano del tutto qualificate ed aggiornate al 2019-2020.

6. Ancor più generico è il terzo mezzo, che si riduce ad affermazioni del tutto astratte, indicando addirittura una Paese diverso da quello di provenienza del ricorrente.

7. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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