Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4034 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, (ud. 24/09/2021, dep. 08/02/2022), n.4034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29412/2017 proposto da:

D.B.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Monserrato n. 34, presso lo studio dell’avvocato Arachi Tommaso,

rappresentato e difeso dall’avvocato Donno Fausto, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio

n. 30, presso lo studio dell’avvocato Camici Giammaria, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Figone Alberto, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2021 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Genova ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra R.G. e D.B.V. e disposto il pagamento di un assegno di 2000,00 Euro mensili a carico di D.B.V. ed a favore di R.G. oltre ad Euro 1.500,00 per ciascun figlio, il pagamento del 100% delle spese straordinarie ed un assegno annuale fisso per entrambi i figli di Euro 1.000,00. Successivamente, con sentenza in data 19/10/2017, la Corte di Appello di Genova ha eliminato l’assegno annuale fisso di 1000,00 e ridotto ad Euro 1000,00 l’assegno mensile per il figlio G.B. mantenendo nel resto le predette disposizioni a carico del marito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione D.B.V. affidato ad un motivo di ricorso contenente plurime censure e memoria. R.G. si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso contenente plurime censure, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 337-septies c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto della situazione economica del ricorrente e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni reddituali nonché dell’impossibilità per il ricorrente di mantenersi con il solo importo che residua dopo il pagamento della somma 4.500,00 Euro mensili da versare complessivamente alla moglie come stabilito per il mantenimento suo e dei figli G.B. ormai maggiorenne e C..

Il ricorso è inammissibile.

Il D.B. nella propria memoria lamenta che “la Corte di Appello di Genova non ha fatto buon governo nell’applicare la previsione normativa di cui all’art. 337-septies c.c. quando di fronte ad incontestabili risultanze processuali ha delibato di dover ancora riconoscere in favore della sig.ra R.G. un assegno di mantenimento di 1.000,00 Euro per il figlio maggiorenne G.B. che non soltanto era ed è un affermato artista, ma anche un noto commentatore televisivo su (OMISSIS) ed altri emittenti di servizi sulla vela, oltre ad essere egli stesso un ottimo skipper già da diversi anni. Anche con riferimento alla figlia C., non avendo accolto la Corte di Genova la richiesta di ridimensionamento dell’assegno, fa sì che il D.B. è costretto a versare ancora oggi all’ex coniuge un importo di 1.500,00 per una figlia che, subito dopo l’instaurazione del presente giudizio si è laureata ed espleta oggi da circa 2 anni la stessa attività – odontoiatra -del padre, tuttavia in via autonoma presso altri studi dentistici ed è quindi provvista di propria redditività che la rendono autonoma economicamente.”

E’ necessario analizzare le due censure formulate dal ricorrente in modo separato.

In relazione all’assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, il ricorso è inammissibile perché la decisione impugnata ha già preso in considerazione i profili fattuali evidenziati dal ricorrente nonché la situazione economica dei figli, G.B., musicista ventisettenne e C., odoiatra principiante, che risultano entrambi privi di un reddito stabile. Tenendo conto della documentazione offerta dal ricorrente, dell’età e delle altre circostanze, la Corte ha, infatti, eliminato l’assegno annuale fisso di 1.000,00 Euro destinato ad entrambi i figli e ridotto l’assegno mensile per il figlio G.B. ad Euro 1.000,00. Ne consegue che la censura prospetta una diversa valutazione degli elementi fattuali non ammissibile in sede di giudizio di legittimità. Per quanto concerne, invece, gli altri profili indicati in memoria, questi non possono essere esaminati perché tardivamente introdotti in giudizio senza, peraltro, neanché indicare se e dove fossero già stati dedotti ed allegati. Si tratta, dunque, di circostanze nuove e successive al ricorso introduttivo che non possono essere prospettate in memoria né valutate in sede di legittimità. Pertanto, per quanto concerne i figli, la statuizione della Corte distrettuale deve essere confermata.

Allo stesso modo, relativamente all’assegno divorzile, la Corte ha già operato una valutazione circa la situazione economica della ex moglie la quale, all’età di 57 anni, non è in possesso di redditi propri ma solo di immobili di cui paga le spese. Al contrario il ricorrente di professione odontoiatra, dipendente dell’Ospedale Galliera e di cliniche private oltre a uno studio professionale privato risulta avere un reddito imponibile di 92.000 Euro pari ad un reddito netto di Euro 69.068,00.

Ne consegue che la Corte ha operato una valutazione dei profili fattuali del tutto coerente con i principi del recente consolidamento nella giurisprudenza di legittimità. La pronuncia impugnata merita di essere, dunque, confermata sulla base della pronuncia delle Sezioni Unte di questa Corte (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Successivamente Sez. 1-, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 sulla base dei medesimi principi: “L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – tenuto conto della composizione, dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio”.

Nel caso di specie, la Corte di Appello si è attenuta ai parametri dettati dalle Sezioni Unite sopra indicati ed ha tenuto conto del contributo offerto dalla ex moglie nel corso della durata del matrimonio, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio. Pertanto, anche in relazione all’assegno divorzile, la decisione della Corte merita di essere confermata.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese a carico del ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese nella misura del 15% come per legge a favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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