Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 21/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 21/01/2022), n.1857

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6882-2020 proposto da:

I.J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA

AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 595/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/07/2019 R.G.N. 25/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Cagliari ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposta da I.O.J., cittadino della (OMISSIS);

2. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con la scoperta di una sua relazione omossessuale per la quale era stato arrestato e portato in carcere riuscendo ad evaderne grazie all’aiuto di una guardia corrotta dal padre del proprio amico;

3. la Corte distrettuale, confermata la valutazione di non credibilità del richiedente desunta da imprecisioni, contraddizioni e incongruità tra le varie versioni offerte in sede amministrativa e davanti al primo giudice, ha ritenuto che la mancanza di credibilità del narrato escludeva la possibilità di ricondurre la vicenda evocata alla protezione connessa allo status di rifugiato o all’ambito della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); neppure sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c) in quanto le fonti consultate escludevano nel Delta State – regione di provenienza del richiedente – una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato interno o internazionale; non spettava infine la protezione umanitaria in quanto profili di vulnerabilità soggettiva non potevano essere desunti dal racconto del richiedente, ritenuto non credibile; neppure emergevano in atti particolari profili di vulnerabilità, legati alla giovane età, a condizioni di salute ecc.; in merito alle condizioni oggettive in relazioni alle quali il richiedente aveva fatto riferimento al generale contesto socio-economico e politico di instabilità ed insicurezza del Paese e alla violazione dei diritti fondamentali, la Corte di merito ha osservato che tale ultimo profilo non integra di per sé solo una serio motivo di carattere umanitario, richiedendosi la necessaria correlazione tra le esigenze di carattere umanitario e la vicenda particolare dell’aspirante alla protezione; pertanto, una volta esclusa l’appartenenza del richiedente alla categoria degli omosessuali, non era configurabile una violazione dei diritti umani riferibile alla rimanente popolazione; anche in relazione alle condizioni di vivibilità non emergeva, infine, una significativa situazione di allarme;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.O.J. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 ed apparenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato sul rilievo della non credibilità del narrato; evidenzia che tale richiesta era giustificata dalla situazione di discriminazione e denigrazione legata all’orientamento omosessuale che in Nigeria era oggetto di repressione penale;

2. con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), e degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis per difetto di istruttoria in relazione ai presupposti della protezione sussidiaria, nonché per il mancato riconoscimento della sussistenza del rischio di un pericolo generalizzato, escluso sulla base di un mero giudizio prognostico (futuro ed incerto) e non su un concreto accertamento delle condizioni effettive della sicurezza e libertà nel paese di origine dell’aspirante alla protezione;

con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 3, lett. a) e b) censurando il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico futuro ed incerto sullo stato effettivo del Paese di origine ritenendo che in Nigeria non vi fosse un pericolo generalizzato;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 4, e difetto di motivazione, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria per non avere il giudice di appello valutato la situazione soggettiva e oggettiva con particolare riferimento alla condizione omosessuale del richiedente ed al rischio in patria di essere arrestato e detenuto in condizioni carcerarie disumane;

5. il ricorso deve essere accolto;

5.1. secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l’omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lett. da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lett. a), della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lett. a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali; l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012) (Cass. 9815/2020, 16401/2020);

5.2. nello specifico i criteri con i quali è stata valutata la credibilità del narrato non soddisfano le prescritte indicazioni apparendo frutto di una concezione stereotipata della omosessualità ed in generale delle relazioni umane (Cass. n. 23891/2020) laddove ritengono affetta da genericità la dichiarazione fatta in sede amministrativa circa la esistenza di una relazione affettiva la quale avrebbe richiesto per durata e natura “un racconto maggiormente circostanziato e un maggior apporto emozionale”; parimenti deve dirsi in relazione alle riscontrate difformità ed incongruità tra la dichiarazione resa in sede amministrativa e quella resa in sede giudiziale che in quanto relative a profili marginali non intaccano il nucleo centrale del racconto e le ragioni della fuga scaturite dal dichiarato timore per la condizione omosessuale penalmente repressa in Nigeria; incongruo si rivela poi l’ulteriore elemento valorizzato dal giudice di appello rappresentato dall’essere rimasto assai vago l’orientamento sessuale del richiedente per essersi questi dichiarato all’epoca dei fatti attratto sessualmente dalle donne e di avere concesso un rapporto sessuale ad un amico perché questi gli faceva regali; invero nell’ottica della protezione internazionale ciò che rileva è il fatto oggettivo di poter subire conseguenze in ragione di una ritenuta condizione di omosessualità, indipendentemente dal fatto che essa corrisponda ad una effettiva e decisa inclinazione;

6. in base alle considerazioni che precedono, assorbite le ulteriori censure, la sentenza deve essere cassata con rinvio per il riesame della concreta fattispecie alla luce dei criteri sopra enunciati;

7. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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