Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41558 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3802-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ENERGETIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio

dell’avvocato CESARE MANCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO FIUMANO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, una società che importa gas naturale e lo rivende a consumatori finali su tutto il territorio nazionale, impugnava l’avviso di pagamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Potenza con il quale si contestavano omessi pagamenti di conguaglio e rate di acconto di accise per gli anni 2011 e 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali maturano tanti conguagli a credito o a debito quante sono le province in cui operano; per effetto di tale meccanismo può verificarsi che al conguaglio a credito maturato non corrisponda nella medesima provincia un debito, per i successivi versamenti in acconto, di pari importo. In relazione a tale ipotesi, al fine di evitare una esposizione finanziaria alla quale non corrisponda una effettiva posizione debitoria, l’Agenzia delle dogane con una circolare interpretativa del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni agli operatori per utilizzare il credito maturato in una o più provincia per compensare il debito maturato in altre province, dando atto che già nella normativa era presente la possibilità di compensare. Da ciò deriva la legittimità dell’operato del contribuente il quale ha effettuato legittimamente la compensazione ritenendo che l’Agenzia delle dogane fosse un unicum pur se divisa in uffici periferici.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, art. 26, comma 13, dell’art. 1242 c.c., nonché della L. n. 212 della 2000, art. 8, in quanto la compensazione non fa venire meno la debenza degli interessi e delle indennità di mora per gli omessi versamenti del conguaglio a debito per l’anno 2010 e delle rate di acconto per l’anno 2011 in scadenza al 31 marzo 2011, al 31 gennaio 2012 ed al 29 febbraio 2012, richiesti con l’avviso di pagamento impugnato.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

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