Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41656 del 27/12/2021
Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 04/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21937/2020 R.G. proposto da:
S.B., nato in (OMISSIS), il (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’avv. Massimo Gilardoni, elettivamente domiciliato presso il suo
studio, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 109;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato,
elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei
Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 26
maggio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 973/2019.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fichera;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceroni
Francesca, che ha chiesto in via principale il rinvio della causa a
nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale;
in subordine che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso
ovvero la sua infondatezza.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.B., cittadino (OMISSIS) – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese, perché in pericolo di vita a causa dei militari ribelli, i quali avevano già ucciso il padre in quanto loro avversario politico -, impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 6 maggio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della carenza di reali minacce per l’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, S.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in combinato disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il giudice di merito erroneamente negato l’invocata protezione sussidiaria, non acquisendo informazioni sulla grave situazione delle carceri (OMISSIS).
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha motivatamente escluso, senza ricevere specifiche censure sul punto, il rischio individuale del ricorrente di subire detenzione in carcere nel Paese di origine; e una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate lacune o contraddizioni o incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 10/03/2021, n. 6738; Cass. 04/11/2020 n. 24575).
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, poiché il tribunale ha errato nel non valutare l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza del richiedente e quelle attuali, ai fini della concessione della protezione umanitaria.
2.1. Il motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha accertato che non sussisteva una condizione di vulnerabilità del richiedente, né soggettiva né oggettiva, presupposto indefettibile per la concessione dell’invocata protezione, ed il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, limitandosi ad enunciare astratte regole di giudizio sulla materia della protezione umanitaria non correlate con la fattispecie concreta in esame.
3. L’inammissibilità dell’intero ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza -, concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.
4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021