Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11646 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11646 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAMBORRA MICHELE N. IL 08/11/1975
avverso la sentenza n. 94/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 18/12/2013
97 Tamborra Michele V
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Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. è manifestamente infondato
e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: correttamente si trae argomento dalla particolarissima gravità
dell’incidente e delle sue conseguenze nonché dalla gravità della colpa, per escludere la
meritevolezza delle attenuanti generiche e per escludere altresì la non menzione della
condanna, essendosi ritenuto opportuno che la accertata responsabilità risulti dal cert.
enale, considerato che il ricorrente svolge l’attività dg’ autotrasportatore. Si tratta di
ptipico
apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede
di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 18 dicembre 2013
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