Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37796 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21646-2020 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 10,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO D’ARGENZIO;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2856/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

R.D. conveniva in giudizio L.G. per ottenere il risarcimento di danni da infiltrazioni a due immobili di sua proprietà, indicate come causate da cespiti sovrastanti, di titolarità del convenuto;

L.G. chiedeva e otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa dei detentori delle unità immobiliari in parola, date in locazione;

all’esito, il Tribunale respingeva la domanda compensando le spese, con pronuncia su tale ultimo punto impugnata e riformata dalla Corte di appello che, per quanto qui rileva, regolava le stesse, tra le parti originarie, secondo soccombenza, esclusa solo la fase istruttoria in secondo grado, mentre disattendeva la richiesta di porre a carico della parte soccombente anche quelle sostenute dalla controparte vittoriosa per la perizia di parte, nonché la pure svolta domanda di responsabilità processuale aggravata;

avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione L.G. articolando tre motivi, corredati da memoria;

e’ rimasto intimato R.D.;

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,132,115,201 c.p.c., art. 75, art. 118, disp. att. c.p.c., artt. 24,111 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe immotivatamente ed erroneamente escluso la ripetibilità delle spese di perizia di parte;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96,99,112,132 c.p.c., art. 118, disp. att. c.p.c., artt. 24,111 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe escluso, senza motivazione, la fondatezza della domanda di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nonostante la palesa infondatezza delle domande avversarie;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,132 c.p.c., art. 75, art. 118, disp. att. c.p.c., artt. 24,111 Cost., del D.M. n. 140 del 2012, D.M. n. 55 del 2014, D.M. n. 37 del 2018, nonché dell’art. 2233 c.c., comma 2, della L. n. 794 del 1942, art. 24,L. n. 247 del 2012, art. 13-bis, poiché la Corte di appello, senza motivare in relazione alla notula depositata sia in primo che secondo grado, aveva globalmente liquidato le spese processuali al di sotto dei minimi pur considerando l’esclusione della fase istruttoria in appello, peraltro anche quest’ultima erronea posto che alla stessa era sufficiente l’esercizio delle facoltà assertive;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, stabilita dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);

nel merito cassatorio vale quanto segue;

il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati secondo quanto di seguito specificato;

la Corte di appello (a pag. 4 della sentenza gravata) non motiva in alcun modo né l’esclusione delle spese di perizia di parte, che menziona come richieste, né il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., comma 3, posto, con riguardo a quest’ultima, che si afferma apoditticamente che “non si rinvengono i presupposti”;

d’altro canto, quanto viceversa al primo dei due profili, è principio stabilmente riaffermato quello per cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ad esempio, Cass., 03/01/2013, n. 84, Cass., 20/02/2015, n. 3380);

il terzo motivo è fondato per quanto di ragione;

in tema di liquidazione delle spese processuali, questa Corte ha reiteratamente statuito che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e ai parametri legali (Cass., 10/11/2015, n. 22883, pag. 10, Cass., 28/07/2017, n. 18905, pag. 3, Cass., 20/10/2020, n. 23919, pagg. 2-3);

parte ricorrente ha indicato di aver presentato notule (implicitamente affermandone il contenuto di una maggiore quantificazione) in allegato a specificati atti difensivi nelle fasi di merito (pagg. 20-21 del ricorso) e producendo in questa sede i relativi atti (docc. 9, 10, 14, 15 dell’indice in calce all’atto di gravame), rispettando il principio di specificità dell’impugnazione;

la stessa parte ha inoltre dimostrato che la Corte territoriale è andata sotto ai valori minimi dei parametri, anche in tal caso senza alcuna motivazione;

quanto alla fase istruttoria in appello, parte ricorrente non ha invece dimostrato le attività anche di produzione documentale o assertive evocate (a pag. 20 del ricorso), sicché la censura “parte qua” è aspecifica;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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