Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37719 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4314-2017 proposto da:

R.F., G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIANO DALFINI;

– ricorrenti –

contro

C.L., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE G. CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MALATESTA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA LEONI;

– controricorrenti –

nonché contro

RI.MA., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ri.Ga. e R.F. evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, L. ed C.A. chiedendo l’annullamento del contratto, stipulato il 7.7.2000 tra le convenute e la Ri., per dolo delle prime ovvero incapacità naturale della seconda.

Resistettero le consorti C., contestando le domande attoree e, venuta a morte la Ri., la causa fu riassunta dalla R. e dall’erede G.L. ed intervennero anche gli eredi legittimi della defunta Ri..

All’esito della trattazione istruttoria, il Tribunale scaligero rigettò la domanda svolta dalla parte attrice e dichiarò inammissibili le domande svolte dagli eredi legittimi intervenuti, in quanto tardive.

I consorti R.- G. ebbero ad impugnare la prima sentenza con gravame avanti al Corte d’Appello di Venezia, che, resistendo le consorti C. e nella contumacia delle altre parti, respinse l’impugnazione.

La Corte marciana ha osservato come concorreva carenza di prova e con relazione alla malafede delle acquirenti C. e con relazione a situazione di incapacità naturale della venditrice Ri., sicché non sussistevano le condizioni per l’annullamento del contratto impugnato, ex art. 428 c.c.

I consorti G.- R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte lagunare articolato su unico motivo, illustrato con nota difensiva.

Le consorti C., ritualmente evocate, si sono costituite con controricorso ed hanno depositato memoria, mentre gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da G.L. e R.F. appare privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto i ricorrenti deducono omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 posto che la Corte veneta non ebbe a considerare alcuni degli elementi di prova, presenti in atti, ovvero a malamente valutarne altri.

In particolare i ricorrenti riepilogano i connotati tipici dell’istituto e, quindi, con riguardo alla dedotta incapacità naturale della Ri. al momento della stipula del contratto, di cui è chiesto l’annullamento, valutano il complesso probatorio acquisito in causa per ritenere superficiale la valutazione della Corte circa l’età della contraente, l’erroneo apprezzamento e del tenore effettivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi S. e D., e della valenza del certificato medico datato (OMISSIS), afferente la descrizione dello stato psico somatico della Ri., e delle conclusioni tratte dal sanitario circa la capacità a determinarsi della stessa.

Quanto all’elemento malafede delle controparti contrattuali, sotto il profilo dell’approffittamento delle defedate condizioni psichiche della venditrice, i ricorrenti sottolineano come il Collegio marciano ha sminuito il rilievo dello squilibrio economico del sinallagma contrattuale con argomentazioni apparenti ed illogiche, siccome della spiegazione data per giustificare la rinuncia al cannone di locazione verso la società conduttrice di negozio sito nell’immobile venduto.

L’argomento critico sviluppato nella censura proposta, non già, evidenzia un fatto storico non valutato dalla Corte lagunare – Cass. SU n 8053/13 -, bensì propone una valutazione alternativa dei dati probatori acquisiti in atti e apprezzati dal Giudice d’appello per la sua statuizione – Cass. sez. 3 n 11892/14 -.

Difatti il Collegio marciano ha puntualmente esaminato le dichiarazioni testimoniali rese dalla S. e dal D., siccome ha valutato il contenuto del certificato medico del 2003 afferente la sua condizione psico somatica, sottolineando come le condizioni che assumono rilievo ex art. 428 c.c. sono quelle esistenti al momento della stipula del contratto, nella specie avvenuta circa due anni e mezzo prima.

Inoltre la Corte veneta ha appositamente apprezzato la questione del dedotto squilibrio economico afferente il prezzo di vendita, rilevando come sussistevano ragioni adeguate a ritenere che detto squilibro non concorreva, seppur nell’ambito di uno iato ragionevole di diversità tra valore di mercato e prezzo di contratto, specie con riguardo alla presenza di usufrutto successivo, poiché le parti avevano ponderato le loro convenienze.

La critica mossa al riguardo, oltre che fondata su opinione di parte, lumeggia anche errore nell’apprezzare il peso dell’usufrutto in quanto ” lo squilibrio balza all’occhio….a favore di un’ottantanovenne – la Venditrice – ed un’ottantenne – la R. -” dato che però non tiene conto, come fatto nella sentenza, del momento di stipula del contratto – 2001 – e che nel 2016 l’usufruttuaria successiva godeva ancora del suo diritto.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore delle consorti C., liquidate in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alle consorti C., in solido fra loro, le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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