Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5622 del 11/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5622 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune Scanzano Ionico, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso
dall’avv. Maurizio Eustachio Sarra , giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Falcone Vittoria e Arit s.r.l.
Intimati
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
190/2011/3 depositata il 10/11/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Sarra
per il ricorrente
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Falcone Vittoria contro Arit s.r.l. è stata definita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune
sentenza della CTP di Matera n. 168/3/2009 che aveva accolto
contro la
il ricorso avverso
l’avviso di accertamento 636 Ici 2006
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 976/2013
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 11/03/2014
Il ricorso proposto
rintimad Il
si articola in
t op
due motivi. Nessuna attività difensiva ha’ svolto
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
La censura è fondata: l’estrema concisione della motivazione in diritto rende impossibile
l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001)
Quanto sopra ha effetto assorbente sull’ulteriore motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Basilicata
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione e CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 20/2/2014
Il
sidente
dott. LtL. obellis
Con primo motivo il ricorrente la nullità della decisione in quanto priva di motivazione.