Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11326 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11326 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSO FRANCESCO N. IL 13/12/1980
avverso la sentenza n. 47/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27040/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 513.4.2012, ricorre per cassazione l’imputato FRANCESCO ROSSO personalmente,
responsabilità per il reato di evasione ascrittogli.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo reitera il contenuto di merito
dell’atto d’appello e sollecita una rivalutazione in fatto dell’apprezzamento del
Giudice d’appello, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
enunciando motivo di vizi alternativi della motivazione sul punto della