Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11302 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11302 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABD EL KARIM ISLAM N. IL 19/01/1989
avverso la sentenza n. 1998/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE’
§1.
ABDEL KARIM ISLAM ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia inosservanza
dei criteri dettati dall’art. 133 cod.pen., assumendo che meritava una pena più mite.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta alla stregua dei parametri fissati dall’art. 133 cod.
pen. al fine di verificare la congruità della pena richiesta dalla•parti.
Si rammenta, infatti, che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento
di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una
volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle
relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità della pena o alla
non disposta sospensione condizionale della stessa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecent6 alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014.
§2.