Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28687 del 18/10/2021
Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 18/10/2021), n.28687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8749/2019 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliato in Roma, in via Enrico
Bombelli, 29/b, presso lo studio dell’avvocato Verrastro Francesco,
rappresentato e difeso dall’avvocato Quadruccio Paolo, con procura
speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, in via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Venezia, con decreto emesso il 31.1.19, ha rigettato il ricorso proposto da F.Y., cittadino della Ucraina, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: era da escludere la protezione internazionale e sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), poiché non era ravvisabile il rischio concreto per il ricorrente di essere inviato nelle zone di guerra in Ucraina, non risultando neppure che lo stesso possa essere chiamato alle mobilitazioni belliche; era da escludere anche la protezione sussidiaria, di cui del predetto art. 14, lett. c), in quanto dalle fonti esaminate non si desumeva, nel paese d’origine del ricorrente, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa a tempo indeterminato, in mancanza di altri specifici e peculiari indicatori di necessità.
F.Y. ricorre in cassazione con due motivi.
Si è costituito con controricorso il Ministero.
Diritto
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 2 e 27, non avendo il Tribunale valutato la coerenza del racconto del ricorrente, erroneamente interpretando il contenuto della fonte esaminata circa la situazione della guerra in Ucraina.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 2007, art. 3, non avendo il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché connessi tra loro, sono inammissibili poiché diretti al riesame dei fatti circa l’esame delle fonti consultate in ordine alla protezione sussidiaria. Al riguardo, il ricorrente espone di temere di essere chiamato alle armi nel suo paese, nell’ambito del conflitto armato riguardante le regioni ucraine sudorientali del Donbass e di Luganski e, in tal caso, di conseguenza, di essere costretto a compiere crimini contro l’umanità.
Il Tribunale ha escluso tale timore, argomentando in maniera esaustiva che dalle fonti esaminate si evince che i cittadini ucraini aventi un’età superiore ai 27 anni, e che non hanno svolto il servizio militare, non possono essere chiamati alle armi, rilevando che il ricorrente non aveva esibito la lettera di convocazione militare, che assume di aver invece ricevuto quando si trovava già in Italia. Pertanto, rettamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pericolo concreto gravante sul ricorrente circa la possibilità di compiere crimini contro l’umanità – in quanto a ciò astretto dalla disciplina di guerra e di una situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato in Ucraina, essendo quest’ultimo circoscritto alle suddette regioni sud-orientali, considerato che il ricorrente proviene da altra regione del paese.
Ne consegue che le critiche in questione sono formulate in maniera generica, non contrastando specificamente le predette argomentazioni espresse dal Tribunale il cui riesame, di fatto invocato dal ricorrente, non è consentito in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, e delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021