Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27184 del 06/10/2021
Cassazione civile sez. I, 06/10/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 06/10/2021), n.27184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16142/2020 proposto da:
B.M.U., elettivamente domiciliato in Roma Via Della
Giuliana 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei
Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 19 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da B.M.U., cittadino pakistano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.M.U. prospettando tre motivi di doglianza. L’Amministrazione statale ha resistito con controricorso.
Considerato che:
3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.
Il ricorso alla luce dell’art. 35 bis comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte e’, pertanto, inammissibile, mentre le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021