Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26337 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15889/2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

50, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO POLITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO MANCINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

nonché da:

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in Caianiello, via

Russi, n. 2, presso l’avv. PIETRO RUSSO;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

N. 50, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO POLITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato EDOARDO MANCINI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1723/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- P.A. ha agito in giudizio nei confronti delle Generali Italia spa, sostenendo che, mentre era alla guida della vettura del padre, con a bordo quest’ultimo, il fratello e la madre, un veicolo rimasto da identificare, che viaggiava nel senso di marcia opposto, avendo gli abbaglianti accesi, gli ha impedito di vedere la curva, facendolo precipitare in una scarpata: il ricorrente ha riportato ferite, mentre la madre, dopo qualche giorno, è deceduta.

P. ha agito per i danni alla propria salute e per quelli dovuti alla perdita della madre nei confronti delle Generali, quale compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada.

2.- Il giudice di primo grado, che ha istruito la causa a mezzo di prove testimoniali, ha ritenuto fondata la domanda, ed ha condannato le Generali Assicurazioni spa al pagamento della somma di 193.880,12 Euro, ma questa decisione, su appello della compagnia di assicurazione, è stata riformata in secondo grado, dove il giudice di appello ha ritenuto una presunzione di concorso di colpa (art. 2054 c.c.) ed ha dunque ridotto l’ammontare del risarcimento a 96940,00 Euro.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi, che sono contestati dalla società Generali Assicurazioni spa, la quale propone altresì un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 81,100 e 132 c.p.c..

Secondo il ricorrente la corte di merito ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della società Generali, nonostante quest’ultima non abbia espressamente indicato di agire quale società designata per il Fondo Vittime della Strada e censura la motivazione resa dai giudici di appello- che hanno ritenuto tale omissione frutto di un errore materiale- ritenendola una motivazione insufficiente e comunque errata,non potendo quella omissione ricondursi ad un vero e proprio errore materiale.

Il motivo è infondato.

Infatti, l’impresa designata ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (ora indicata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 286), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c., come mandataria “ex lege” senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l’importo versato dall’impresa designata (Cass. 274/ 2015).

5.- Il secondo motivo, invece, si risolve in una denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., oltre che di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

La tesi del ricorrente è che la corte avrebbe dato erroneo rilievo alle testimonianze assunte in primo grado, dove erano stati sentiti il padre ed il fratello: pur avendo escluso una loro incompatibilità a testimoniare (art. 246 c.p.c.), ha però ritenuto la loro scarsa attendibilità, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente ai carabinieri e del verbale di questi ultimi.

Il ricorrente contesta questo giudizio di attendibilità, ma il motivo, per ciò stesso, è inammissibile.

La valutazione dei testi, e della rilevanza probatoria delle loro dichiarazioni, è in realtà rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione, che non è ravvisabile nella fattispecie, avendo la corte di merito dato atto del mancato riscontro delle dichiarazioni con altre risultanze probatorie, e dove la valutazione è effetto dell’applicazione della presunzione (probatoria, essa stessa) dell’art. 2054 c.c..

Ne’ può dirsi vi sia violazione di legge, o motivazione contraddittoria, nella circostanza di avere ritenuto poco attendibili le testimonianze quanto alla assenza di colpa del conducente, pur in assenza di una contestazione nei suoi confronti del reato di omicidio colposo: ovvio che la regola di giudizio applicata dalla corte non è nel difetto di colpa, ma nella presunzione di colpa eguale del ricorrente; ed inoltre, dalla circostanza che le colpe si presumono ai sensi dell’art. 2054 c.c., non deriva che quelle colpe integrino necessariamente un reato colposo di evento.

6.- Infine, con il terzo motivo è fatta censura di violazione dell’art. 91 c.p.c.. La Corte di Appello ha compensato le spese del secondo grado di giudizio, a parere del ricorrente, in modo illegittimo, non essendovi stata reciproca soccombenza.

Il motivo è infondato.

L’appello delle Generali, infatti, è stato accolto sia sull’an (concorso presunto di colpa, anziché colpa esclusiva del veicolo antagonista), che sul quantum, con riduzione di quest’ultimo.

Già nella sola ipotesi in cui la domanda viene accolta nella sola misura quantitativa del risarcimento, ravvisabile soccombenza parziale (Cass. 516/2020), mentre, nel caso presente, quella riduzione quantitativa ha fatto seguito anche all’accoglimento della domanda nell’an, ossia nel titolo di responsabilità, ritenuto concorrente anziché esclusivo.

7.- Parimenti inammissibile è il ricorso incidentale, che, come il secondo motivo di quello principale denuncia una carente motivazione quanto alla valutazione delle prove.

Il motivo mira a dimostrare che la corte di merito non ha dato il giusto valore al rapporto dei carabinieri, da cui poteva desumersi colpa esclusiva del ricorrente.

Anche questo motivo, dunque, come il secondo del ricorso principale, si risolve nella richiesta di rivalutazione di una prova, e nel sindacato della valutazione fattane dalla corte di merito, inammissibili in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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