Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26092 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28608-2019 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA FRANCIOSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMEONE RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, AGENZIA DELLE

ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1746/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 Z.R. impugnava la cartella esattoriale, notificata in data 13/7/2012, sul presupposto che i due prodromici avvisi di accertamento non fossero stati mai stati recapitati presso luogo di residenza della contribuente al momento dell’asserita notifica.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo validamente notificati gli avvisi di accertamento, la decisione dei giudici di prime cure veniva confermata, per le stesse ragioni, con sentenza nr 6465/39/ del 4/6/2014 che veniva gravata sia con ricorso per Cassazione, tuttora pendente, che con il rimedio della revocazione. La CTR rigettava il ricorso per revocazione con sentenza nr 492/49/16 che veniva annullata dalla Corte di Cassazione per non essere stata comunicata alla contribuente l’avviso dell’udienza di discussione; riassunto il giudizio di revocazione la CTR con sentenza nr 1746/2019 dichiarava inammissibile il ricorso.

3 Z.R. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni non si sono costituite.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, artt. 2699 e 2714 c.c.D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60; si sostiene che la CTR non ha rilevato che la sentenza oggetto di revocazione era incorsa in un falsa ed erronea percezione della realtà in quanto, nel ritenere la validità della notifica degli avvisi di accertamento effettuati in data 02/2/2011 e 25/02/2011 presso l’indirizzo di (OMISSIS), anziché valutare un documento di valore probatorio privilegiato quale è il certificato storico di residenza che attestava il trasferimento, a partire dal 30/11/2010, della residenza in Comune di Marcianise alla Via (OMISSIS), ha utilizzato le risultanze di una banca dati anagrafica privata (cosiddetto “sistema (OMISSIS)”) secondo le cui risultanze la contribuente aveva mantenuto la residenza a (OMISSIS).

2. Il motivo è infondato.

2.1 L’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 consente la revocazione “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi”.

2.2 Risulta del tutto consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 26890/2019 e 2919/2020) secondo il quale l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.

2.3 Orbene nella fattispecie in esame si controverte proprio sulla validità delle notifiche degli avvisi di accertamento che secondo l’accertamento compiuto dalla CTR nella sentenza oggetto di revocazione sono state effettuate, per compiuta giacenza “al domicilio fiscale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 58 e ss. a (OMISSIS) l’unico indirizzo conosciuto dall’Agenzia delle Entrate e valido per il periodo delle avvenute notificazioni. L’Ufficio Finanziario ha infatti documentato che la variazione del domicilio fiscale a (OMISSIS) avvenne solo in data 21/12/2011 e, quindi, alcuni mesi dopo le già avvenute notificazioni”.

2.4 Il contribuente denuncia l’errore commesso dalla CTR nel dare la prevalenza alle risultanze delle ricerche anagrafiche effettuate dall’Ufficio rispetto al certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Marcianise, documento di rilevanza probatoria privilegiata in quanto atto pubblico, che documentava tutt’altro.

2.5 Si tratta, all’evidenza, di un vizio che non ha natura revocatoria ma ha ad oggetto la scorretta valutazione delle risultanze probatorie e la asserita violazione delle norme sostanziali sulle prove documentali e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 sulla variazione di residenza, violazioni che avrebbero potuto farsi valere quale motivo di ricorso per Cassazione (come in effetti è avvenuto risultando pendente di fronte a questa Corte il giudizio n. 4374/2015 r.g nel quale il ricorrente ha correttamente fatto valere il vizio di violazione di legge).

3 La CTR ha fatto buon governo dei principi sopra riportati.

4 Il ricorso va pertanto rigettato.

5 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi la parte pubblica costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA