Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26139 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 27/09/2021), n.26139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26414-2019 proposto da:
B.T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVAN BATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 3595/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
B.T.H. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, depositata il 26 luglio 2019, che ha respinto l’opposizione fatta valere dal ricorrente contro il provvedimento del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già negata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro.
Il Ministero della giustizia si è costituito chiedendo di “essere sentito all’udienza che sarà all’uopo fissata”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente:
a) il primo motivo lamenta “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 126, 122, 133, dell’art. 24 Cost., violazione del diritto di difesa, violazione delle norme di garanzia in materia di protezione internazionale”;
b) il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa valutazione di documenti prodotti in giudizio”.
I motivi sono inammissibili in quanto, pur partendo dalla corretta premessa secondo cui la garanzia dell’accesso del richiedente la protezione internazionale al beneficio del patrocinio statale costituisce elemento essenziale della effettività della sua tutela giurisdizionale, non considerano che l’accesso al beneficio è subordinato alla “non manifesta infondatezza” della domanda, requisito che è stato negato dal Tribunale di Catanzaro, con motivato giudizio che rispetta il canone costituzionale di cui all’art. 111 Cost. (sulla compatibilità tra la previsione della revoca dell’ammissione per manifesta infondatezza della domanda e l’art. 24 Cost. v. Cass. 24109/2019, che precisa come spetti al giudice del merito stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no).
2. Il terzo motivo contesta “error in procedendo, mancata statuizione in merito alle spese dell’opposizione”.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato: il Tribunale di Catanzaro ha infatti statuito in ordine alle spese, disponendo che – nonostante la soccombenza del ricorrente – “non v’e’ luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’amministrazione convenuta”.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla viene disposto in punto spese non avendo il Ministero della giustizia fatto valere difese nel giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021