Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25809 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10669/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GO.SI.FRA. di G.S. e C. Sas, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Alberto Pagnoscin ed Enrico Vedova, con domicilio eletto

presso il secondo in Roma via Chiana n. 97, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 67/06/13, depositata il 22 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Venezia, aveva ritenuto infondato l’avviso di accertamento per Iva per l’anno 2004, emesso nei confronti della società GO.SI.FRA. di G.S. e C. Sas per il minor pagamento dell’imposta dovuta in relazione alla base imponibile stabilita dal D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis, per l’imposta sugli intrattenimenti (ISI).

Resiste con controricorso GO.SI.FRA. di G.S. e C. Sas..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso atteso il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta (v. Cass. n. 18361 del 12/07/2018).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, e del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis, per aver la CTR ritenuto l’ISI dovuta dal contribuente per il 2004 riferita solo ai primi quattro mesi dell’anno di effettivo utilizzo, sicché l’imposta – e la corrispondente Iva dovuta attesa l’identità della base imponibile forfettaria – andava parimenti frazionata.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al medesimo profilo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e nullità della sentenza per motivazione apparente.

2.2. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ultra o extra petizione per aver la CTR escluso l’applicazione del regime speciale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 74, per aver il contribuente optato per il regime ordinario Iva, ancorché la circostanza non fosse mai stata allegata dalla parte.

2.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo per aver la CTR ritenuto esercitata l’opzione per il regime ordinario Iva, senza procedere all’esame, effettivo, della dichiarazione Iva, dalla quale risultava un solo versamento mensile e di modesto importo.

3. Occorre premettere, in fatto, che la decisione della CTR si fonda su una duplice ratio: da un lato, sul presupposto che le apparecchiature erano state dismesse e rottamate anteriormente al 30 aprile 2004, l’ISI doveva ritenersi dovuta solo per questa frazione di anno (quattro mesi), da cui la riduzione, in termini corrispondenti della base imponibile ai fini Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 74, comma 6; dall’altro, era inapplicabile il regime Iva forfettario citato ex art. 74, avendo la contribuente operato in regime ordinario Iva.

Entrambe le rationes sono state censurate dall’Ufficio: la prima con i primi due motivi di ricorso, la seconda con i restanti.

4. Vanno esaminati, per priorità logica, i motivi terzo e quarto. Entrambi vanno disattesi.

4.1. Il terzo motivo – pur infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente essendo chiara la censura formulata, riconducibile ad un error in procedendo, avverso la decisione della CTR (esclusa, dunque, la novità della questione) – non è fondato.

La statuizione del giudice d’appello, infatti, trae origine proprio dalle deduzioni dell’Ufficio in appello posto che nella motivazione si precisa: “per ultimo si evidenzia che l’ufficio nel suo appello, dopo aver sottolineato che il ricorrente avrebbe dovuto optare per un regime ordinario ai fini Iva, evidenzia a pag. 15 come da controlli effettuati, non avendo trovato negli archivi versamenti “a titolo di Iva forfettaria” ha poi proceduto alla contestazione. Si precisa che l’ufficio non avrebbe potuto trovare alcuna dichiarazione forfettaria visto che i versamenti dell’Iva erano tutti riferiti all’annualità che ci interessa, fatti in regime ordinario con versamenti mensili dell’Iva, come risulta dal Mod. Iva 2005.”

La valutazione della CTR, dunque, si fonda su una circostanza introdotta nel giudizio dallo stesso Ufficio, che, poi, è stata oggetto di riscontro e valutazione in relazione alla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.

4.2. Il quarto motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, non è diretta a porre in risalto l’omesso esame di un fatto decisivo – in ispecie l’opzione per il regime Iva ordinario e, rispetto a questo, il mezzo istruttorio costituito dalla dichiarazione Iva Mod. 2005 – ma contesta l’adeguatezza della motivazione e la valutazione (come emerge dall’affermazione in ricorso secondo cui “l’esame, l’indagine e la motivazione sul fatto (esistenza dell’opzione) operati dalla CTR sono sciatti, frettolosi, superficiali, da doversi considerare sostanzialmente omessi”) delle prove e dei documenti in giudizio, dei quali contesta, perché non condivisa, l’interpretazione del giudice d’appello.

Va rilevato, inoltre, che il motivo, nel sottolineare l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione Iva a provare l’avvenuta opzione per il regime ordinario, la cui sussistenza, dunque, sarebbe stata affermata dalla CTR in carenza di prove, finisce per il sollevare profili ulteriori e del tutto estranei al vizio lamentato, derivandone una ulteriore ragione di inammissibilità.

5. Il rigetto dei motivi terzo e quarto comporta l’inammissibilità delle altre censure – al di là della fondatezza in diritto della prima di esse, come risulta dal precedente relativo al medesimo contribuente per la pretesa ISI (v. Cass. n. 32864 del 13/12/2019) – per carenza d’interesse, essendo la seconda ratio idonea e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

6. Nulla per le spese attesa l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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