Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25896 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/09/2021), n.25896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1434/2020 proposto da:

G.S.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/11/2019

R.G.N. 11224/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 27.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da G.S.B., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona il 16.8.2018, notificato l’8.10.2018, con il quale erano state disattese le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. per la cassazione del decreto ha proposto ricorso G.S.B. articolando un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

3. il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da G.S.B. e dal difensore del medesimo, avv. Massimo Rizzato, poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente “ha presentato istanza di emersione 2020 (c.d. “sanatoria”) presso la Questura di Verona”;

2. nella fattispecie manca l’accettazione del controricorrente e non vi è prova della notifica al medesimo della rinunzia;

3. alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lo stesso, per il motivo innanzi esplicitato: e ciò, “in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato”;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

5. nel caso di specie, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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