Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25878 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17443/2020 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo

12/d presso lo studio dell’avvocato Valeri Elisabetta, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mavilla Francesca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, 80185690585, Questore Provincia Forlì;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FORLI’, depositato il

05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), è destinatario di una misura alternativa al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri e ciò per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera, misura emessa dal Questore di Forlì il 2.3.20 e consistente nella richiesta di consegna del passaporto e nell’obbligo di dimora con obbligo di firma.

II GdP emetteva ordinanza di convalida del provvedimento questorile ritenendo sussistere i presupposti di legge avendo, altresì, rilevato la legittimità del propedeutico provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 2.3.2020 sussistendone, anche in questo caso, i presupposti formali e sostanziali.

Contro il provvedimento del GdP, L.A. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, l’amministrazione statale non risulta costituita.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis, in riferimento al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 commi 3 e 4 per omesso avvertimento allo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia o della facoltà di farsi assistere da un difensore d’ufficio.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura manca della sottoscrizione del difensore per autentica della sottoscrizione del ricorrente (oltre ad essere non specifica per il giudizio di cassazione, ex art. 365 c.p.c., perché rilasciata per “ogni stato, grado e fase del presente procedimento penale”), difettando, quindi, il requisito della certezza della sottoscrizione della procura la stessa e’, ad ogni effetto, nulla.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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