Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25583 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37767-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2078/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni n. T9BIRHD00070/206, notificato in data 2/12/2016, scaturito dall’avviso di accertamento, oggetto di separato giudizio, con il quale veniva effettuata una ripresa fiscale Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2009, alla soc. Incom srl, agli amministratori di diritto P.D. e Ca.Gi. e agli amministratori di fatto D.V., A.D. e C.G. fondato su un sistema frodatorio che si avvaleva della costituzione di società fittizie che operavano per ottenere indebite detrazioni e compensazioni per costi inesistenti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso richiamando la precedente pronuncia della CTP nr. 1355/2017 con cui era stato annullato il presupposto avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando che nelle more del giudizio la stessa CTR con sentenza n. 2546/2018 aveva confermato l’avviso di annullamento dal quale discendeva l’atto di irrogazione di sanzioni oggetto del presente giudizio; il che comportava, secondo i giudici di secondo grado, l’inesistenza della materia accertativa con conseguente mancata applicazione delle sanzioni.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che non essendo la sentenza della CTR che ha annullato il propedeutico avviso di accertamento passata in giudicato la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione definitiva della causa pregiudiziale.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito in L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che secondo il recente orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7 (conv. con modif. in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non può ritenersi operante anche nell’ipotesi, come quella in esame, di società artificiosamente costituite.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass. 16615/2015, 22673/2015, 6832/2019) in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d’irrogazione di sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell’annullamento dell’accertamento del maggior reddito derivante dalla indebita deduzione di costi e detrazione di Iva relativi ad emissione di fatture per operazioni inesistenti), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.

2.2 Il giudice deve infatti utilizzare l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 c.p.c., per evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in particolare, va sospesa la causa accessoria quando, come nella specie, si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della sanzione) dipende dall’esito della causa principale (sulla sussistenza del fatto illecito), dato che l’accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l’accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità (cfr. Cass. 2204/2019).

2.3 La CTR, nel decidere la causa relativa all’avviso di irrogazione sanzioni dichiarando infondato l’appello sulla scorta dell’annullamento del prodromico avviso di accertamento con sentenza della CTR non ancora passata in giudicato (e’ pacifica la pendenza del giudizio per Cassazione n. 28534/2019) non ha applicato i principi sopra esposti, in quanto avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione di quel giudizio con sentenza non più suscettibile di gravame

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relativo al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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