Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25419 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 20/09/2021), n.25419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12761-2020 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO

38, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO LEONE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5929/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1.- T.C. ha subito un furto di telefonate sulla utenza telefonica, fornita da TIM, ed attiva nel suo ufficio di intermediazione immobiliareò si è accorto che qualcuno usava l’utenza durante le ore notturne e nei giorni festivi, quando l’ufficio era chiuso, per chiamare numeri sconosciuti. Ha dunque sporto denuncia ed ha anche citato in giudizio la TIM imputandole di avere consentito la violazione e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

La Tim, nel costituirsi, ha eccepito che il T. aveva installato un centralino non fornito dalla società e da quest’ultima non utilizzabile, che era la causa delle deviazioni delle telefonate abusive, ed ha anche, in via riconvenzionale, preteso il pagamento di consumi per 25.972, 71 Euro.

2.- Il Tribunale, pur accertato l’inadempimento della TIM, ha però escluso che vi fosse danno, o meglio, che l’attore lo avesse provato. 3.- La Corte di Appello ha confermato questa decisione, ed in più ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, che impugnava la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, per difetto di specificità.

4.- Il ricorso è basato su tre motivi di cui chiede il rigetto la TIM, costituitasi con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. e mira a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non specifico e dunque inammissibile il primo motivo di appello.

Secondo il giudizio della Corte di merito, il motivo è ammissibile solo quando indica la parte della decisione impugnata, e quando a tale parte contrappone argomenti specifici. In base a tale criterio, la conclusione è stata di ritenere non specifico ed inammissibile il motivo di appello.

Il motivo di ricorso è fondato.

Come è noto, l’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 21336/ 2017; Cass. 4136/ 2019).

Il motivo è in sostanza specifico quando lascia intendere cosa si impugna, ossia il capo di sentenza censurato, quali sono le ragioni della censura e che esse sono conferenti con la ratio impugnata, e questi requisiti non hanno una formalità particolare, né seguono uno schema imposto. E’ sufficiente che siano comprensibili.

Il ricorrente riporta (pp. 7-10) il motivo di appello integralmente, e dal suo contenuto si deduce chiaramente che la condizione di specificità è rispettata, essendo indicato il capo di sentenza impugnato (quello relativo alla domanda riconvenzionale) e le ragioni di contestazione mosse a tale capo (in pratica, l’obbligo di TIM di sorvegliare e di avvisare dei consumi anomali), con indicazione anche delle delibere dell’autorità garante che si assumono violate.

6.- Secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi insieme, contestano, il secondo, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dunque vizio di motivazione, ed il terzo violazione dell’art. 115 c.p.c..

Entrambi i motivi sono riferiti al capo di sentenza che rigetta la richiesta di risarcimento del danno, ritenendola non provata, escludendo che possa farsi una valutazione equitativa in assenza di prova del pregiudizio.

Il secondo motivo censura questa decisione ritenendola immotivata ed apodittica, mentre il terzo assume che il rigetto della domanda di risarcimento è fatta senza alcuna valutazione delle prove offerte.

I motivi sono fondati.

Va premesso che la censura non è in fatto, ossia non concerne il potere discrezionale del giudice di valutazione della prova, ma attiene ad un profilo di legittimità, sindacabile in questa sede: che il giudice di merito non ha tenuto affatto conto delle prove offerte, a prescindere dal loro valore probatorio. Il ricorrente allega di avere addotto alcune prove, o elementi di prova a sostegno della pretesa di risarcimento, fondate o meno che siano. La corte non ha dato conto della irrilevanza di tali produzioni, e rigettando in maniera apodittica, non lascia intendere se le ha valutate ed in che termini le ha ritenute non sufficienti a fornire prova del diritto. Dunque, si è fuori dalla discrezionalità nella valutazione della prova, consentita dall’art. 116 c.p.c.

7.- Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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