Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25396 del 20/09/2021
Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 18/06/2021, dep. 20/09/2021), n.25396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27427/2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Ferrara via degli Adelardi
61, presso lo studio dell’avvocato Simona Maggiolini, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
12/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/06/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino bengalese, ha presentato domanda di protezione internazionale.
Respinta la richiesta di protezione internazionale il ricorrente ha adito il Tribunale che ha confermato il giudizio della Commissione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero non costituito tempestivamente ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 giugno 2021.
Diritto
RITENUTO
Che:
Preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso.
La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, richiede che il difensore certifichi espressamente, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del ricorrente (Cass. s.u. 15177/2021).
Le sezioni unite hanno anche precisato che non occorre che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, ma è necessario che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento. Infine, si è affermato che la funzione certificatoria attribuita al difensore quanto alla posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento sfavorevole, in aggiunta a quella concernente l’autentica della firma allo stesso attribuita ordinariamente, rende indefettibile il dato della sua specifica asseverazione da parte del difensore, al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso.
Il requisito di specifica asseverazione della data difetta nella procura che accede all’odierno ricorso, che riporta la data, la firma del ricorrente e poi la generica dicitura “e’ autentica”, che serve invero ad asseverare la firma, ma che non dà espressamente conto della certificazione della data.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione del Ministero.
Sul versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, viene in applicazione il principio affermato sempre dalla sentenza delle sezioni unite sopra citata, secondo il quale in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza. Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 18 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021