Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25354 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31783-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ERNESTO PAOLONE;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI, nella quale si è fusa

mediante incorporazione, TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA

DI TERAMO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 58,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO GASPARRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2000 la società (OMISSIS) S.r.l. stipulò un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 con la Banca TerCas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a. (di seguito indicata, per brevità, anche come Banca TerCas) per la costruzione di un opificio industriale sito in (OMISSIS). Ad integrazione di tale contratto, nel 2001, venne stipulato un “atto di ricognizione e quietanza finale con determinazione dell’inizio dell’ammortamento della somma erogata”, con allegato piano di ammortamento del predetto mutuo decennale con scadenza 30 giugno 2011.

Nel 2005 la (OMISSIS) S.r.l., per evidenti difficoltà economiche, stipulò con Intesa Leasing S.p.a. la vendita del capannone industriale con annesso patto di lease back e con la somma ottenuta ripianò i debiti con gli altri istituti di credito e, in particolare, estinse il mutuo con Banca TerCas S.p.a., la quale contestualmente prestò l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile.

Intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, la curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. nel 2010 propose azione revocatoria ordinaria nei confronti di Banca TerCas S.p.a. innanzi al Tribunale di Teramo, deducendo che la cessione dell’opificio aveva sensibilmente modificato la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio della società, arrecando consistente pregiudizio ai creditori.

La convenuta si costituì chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda principale.

Il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell’eventus damni.

Avverso tale decisione il Fallimento propose appello, cui resistette la Banca TerCas S.p.a..

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1451/2018, pubblicata il 25 luglio 2018, rigettò il gravame, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso la sentenza della Corte di merito il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un solo motivo e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni, nella quale si è fusa per incorporazione la Banca TerCas S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e L.Fall., art. 66. Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente disapplicato il principio di diritto a mente del quale “il prezzo ricavato dalla vendita utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori o privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi”.

Il ricorrente censura in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7028 del 28/03/2006, richiamato dall’appellante, avrebbe solo in astratto riconosciuto una possibile lesione della par condicio creditorum, la cui sussistenza andava poi valutata in concreto, e ha concluso che, nella specie, “nessun pregiudizio appare ipotizzabile a carico della massa dei creditori, che anzi ha sostanzialmente visto l’estinzione di una pretesa di credito privilegiata con la relativa ipoteca di primo grado iscritta sull’unico bene immobile di proprietà della fallita”.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che in data 20 luglio 2005 vennero stipulati contestualmente tre atti pubblici con numeri di repertorio progressivi e precisamente: 1) cancellazione di ipoteca della TerCas, rep. n. 9070, con estinzione anticipata del mutuo decennale scadente il 30 giugno 2010; 2) cancellazione di ipoteca Banca Toscana, rep. n. 9069, con estinzione anticipata del mutuo decennale scadente il 7 agosto 2012; 3) atto di vendita dell’opificio industriale, rep. n. 9072.

Rappresenta, altresì, il ricorrente che il rep. n. 9071, del medesimo giorno, venne utilizzato per la certificazione di conformità del verbale del Consiglio di amministrazione della (OMISSIS) e che per l’estinzione delle ipoteche aveva provveduto direttamente Intesa Leasing con n. 2 assegni transitati sul conto (OMISSIS). Pertanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente che tutti e tre gli istituti di credito erano perfettamente consapevoli che veniva venduto l’unico bene immobile di valore di proprietà della società poi fallita e che con il ricavato della vendita erano state estinte anticipatamente le ipoteche per i mutui scadenti il 30 giugno 2010 (quello di TerCas) e 7 agosto 2012 (quello di Banca Toscana) e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessun vantaggio sarebbe ipotizzabile per la massa dei creditori e, anzi, si sarebbe in presenza di un grave danno per tale massa essendo “scomparsi” sia l’immobile che i soldi ricavati dalla sua vendita; decidendo nel modo già ricordato, la Corte di merito avrebbe violato l’art. 2901 c.c. e la L.Fall., art. 66 né avrebbe fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 28/03/2006, n. 7028 e Cass., ord., 14/05/2018, n. 11652).

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte di appello ha rigettato la domanda attorea non in ragione del difetto della prova dell’eventus damni, ma perché ha escluso che il pagamento effettuato in favore di Banca TerCas fosse revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Ciò in ragione della peculiare disciplina dettata, in materia di mutuo fondiario, dal D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385 (Testo Unico Bancario), il quale assegna al mutuatario la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito in tutto o in parte, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo, contrattualmente stabilito, per l’estinzione (art. 40), evidenziando pure la Corte di merito che l’art. 8 delle condizioni generali del contratto di mutuo stipulato tra (OMISSIS) S.r.l. e Banca TerCas S.p.a. e di cui si discute prevede espressamente il rimborso anticipato del mutuo, stabilendo che l’esercizio della facoltà del mutuatario di estinzione anticipata del mutuo possa essere esercitata non prima di due anni dall’inizio dell’ammortamento e che, nella specie, tale facoltà è stata esercitata da (OMISSIS) S.r.l. ben quattro anni dopo l’ammortamento del relativo contratto e ben quattro anni prima del suo fallimento e, quindi, in un tempo non sospetto.

Ad avviso della Corte territoriale, che richiama anche giurisprudenza di legittimità al riguardo, tale facoltà attribuita dalla legge al mutuatario costituisce un vero e proprio diritto potestativo, dell’esercizio del quale il mutuante (nel caso di specie, Banca TerCas) non può che subire gli effetti. In particolare, al momento in cui la clausola diviene operativa, il debito originariamente dilazionato diviene scaduto e la garanzia ipotecaria è cancellata.

Questa la vera ratio decidendi della pronuncia impugnata: “ne consegue, dunque, che qualora il mutuatario eserciti tale diritto potestativo, il debito deve ritenersi scaduto e l’azione revocatoria, operando la previsione dell’art. 2901 c.c., comma 3 ai sensi del quale: “non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto”, non può essere esperita” (seni”, pag. 7, penultimo cpv).

Esplicitamente, poi, la Corte territoriale qualifica come argomentazioni ad abundantiam quelle spese intorno all’eventus damni e all’effettività del pregiudizio asserito dagli attori.

Il motivo, pur evocando una parte della motivazione della sentenza impugnata espressamente ritenuta dirimente dalla Corte territoriale(non la sottopone a specifica critica, ed e’, invece, sostanzialmente, tutto volto a censurare la motivazione in punto di eventus damni (v. sentenza impugnata p. 8 in cui – chiaramente ad abundantiam, in base a quanto precisato nell’ultimo capoverso di p. 7 della medesima sentenza – la Corte di merito afferma: “Nella specie, invero, nessun pregiudizio appare ipotizzabile a carico della massa dei creditori, che anzi ha sostanzialmente visto l’estinzione di una pretesa di credito privilegiata con la relativa ipoteca di primo grado iscritta sull’unico immobile di proprietà della società poi fallita”), e dunque, come sopra evidenziato, non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Peraltro l’accertamento della ricorrenza dell’eventus damni spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 8/03/1969, n. 755 e Cass. 18/02/1971, n. 425).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

 

 

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