Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25168 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. un., 17/09/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 17/09/2021), n.25168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 28502 del 2020 promosso da:

R.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Colini,

con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Albenga, n. 45;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli

Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA s.p.a.;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso

dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, definito

con sentenza n. 168/4/2020, depositata il 24 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Gusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il signor R.V., con ricorso notificato all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e all’Agenzia delle entrate – Servizio Riscossione, ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino l’intimazione di pagamento di Euro 254.652,91 recata dalla cartella n. (OMISSIS), emessa per quote latte relative all’anno 2005.

2. – Con sentenza n. 168/4/2020, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 24 febbraio 2020, l’adita Commissione tributaria provinciale di Torino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

La Commissione tributaria provinciale ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., ai cui sensi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e ha rilevato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ricomprende non solo la fase relativa all’iscrizione a ruolo con la connessa determinazione dell’an e del quantum della richiesta, ma anche la successiva e consequenziale fase di recupero coattivo del credito, effettuata per il tramite dell’agente della riscossione, sicché anche le censure attinenti ai vizi formali della cartella vanno azionate dinanzi al giudice amministrativo.

3. – Con atto notificato il 22 ottobre 2020, il signor R.V. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dolendosi della declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di Torino e chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, in via gradata, per la conferma della declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA s.p.a..

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, l’inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deriva dal fatto che è intervenuta la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, ciò che preclude l’esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione il signor R.V. si duole della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo contenuta nella sentenza 24 febbraio 2020, n. 168/4/2020, della Commissione tributaria provinciale di Torino, resa in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per quote latte per l’anno 2005, e chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

2. – Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, perché proposto per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dalla Commissione tributaria provinciale e perciò al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c. (“finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”).

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243).

Ne’ del resto può ipotizzarsi la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, considerato che la sentenza declinatoria della giurisdizione della Commissione tributaria provinciale, contestata dal ricorrente, essendo una pronuncia di primo grado, è appellabile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum (cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 3731).

3. – Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente Agenzia delle entrate – Riscossione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate – Riscossione controricorrente, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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