Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25142 del 16/09/2021
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25641/2020 proposto da:
H.S., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR),
alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. Giovanbattista
Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministero p.t., rappresentato
e difeso ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
Procura Repubblica Catanzaro;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2471/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2021 da Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
H.S., cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23 dicembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
si era allontanato dal Pakistan a settembre della 2011 per la paura di essere ucciso dal padre della ragazza con cui intratteneva di nascosto una violazione da circa quattro anni. Tale persona scoperta la relazione aveva minacciato il ricorrente la sua famiglia costringendolo a rifugiarsi in (OMISSIS). Raggiunto dalla ragazza in tale luogo, la stessa era poi stata portata via e uccisa attribuendone la colpa al ricorrente. In tale contesto, i parenti della ragazza avevano ucciso suo fratello. La Corte di appello aveva escluso l’presupposti per riconoscimento lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria mentre, quanto alla protezione umanitaria, non riteneva sussistere le condizioni, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell’11.12.2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare;
la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021