Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24747 del 14/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34266-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
JANUA MARTRINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 32, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO, ANDREA LOVISOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 5 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello incidentale proposto dalla Janua Martrina s.r.l., respingendo l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2011. La CTR riteneva dirimente, ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo, la mancanza di sottoscrizione da parte del dirigente dell’Ufficio.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2. Deduce la ricorrente che la società contribuente aveva lamentato con il ricorso introduttivo del giudizio solo il difetto di delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato, contestando altresì il merito della pretesa impositiva; la CTR aveva invece accolto l’appello incidentale della contribuente, con il quale veniva formulata l’eccezione – nuova e pertanto inammissibile – concernente la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
La censura è fondata.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, la società contribuente aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da soggetto asseritamente delegato dal capo dell’ufficio, in mancanza della relativa delega.
Con l’appello incidentale, anch’esso trascritto in ricorso, la contribuente ha eccepito che l’atto impugnato era nullo in quanto privo di sottoscrizione.
La CTR, riformando la decisione di primo grado in accoglimento dell’eccezione formulata per la prima volta con l’appello incidentale di nullità dell’atto impugnato – non per difetto di delega come prospettato con il ricorso introduttivo ma perché l’atto non risultava sottoscritto, ha violato il divieto di nuove eccezioni in appello sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.
Invero, nel contenzioso tributario, il giudice d’appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta con l’originario ricorso introduttivo (Cass. n. 15769 del 2017). Si è inoltre osservato che nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi (nella specie, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3), opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. n. 12313 del 2018).
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021