Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24733 del 14/09/2021
Cassazione civile sez. II, 14/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 14/09/2021), n.24733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25841/2019 proposto da:
E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 15900/2018 del TRIBUNALE di
TORINO, depositato il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
E.O. ricorre per cassazione avverso il decreto 20 giugno 2019, r.g.n. 15900 del Tribunale di Torino, che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo e nella premessa addirittura parla di provvedimento emesso dal Tribunale di Torino che avrebbe respinto il ricorso fatto valere “contro il provvedimento del Tribunale di Torino competente per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria”.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021